Fonte: Governo – Ministero della Salute
Decreto legge 19, in vigore da oggi e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 marzo
Il Decreto legge 19, in vigore da oggi e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 marzo, raccoglie e conferma la disciplina fin qui emenata per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ai Presidenti di Regione è attribuita la facoltà di introdurre misure ulteriormente restrittive, in risposta a situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio.
A garanzia del rispetto delle misure di distanziamento sociale il Decreto del 25 marzo inasprisce il sistema sanzionatorio, disciplinato dall’art.4.
Sanzioni
Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle misure restrittive avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Pubblici esercizi, attività produttive o commerciali
Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. La sanzione si applica in particolare per le attività previste dall’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa):
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cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
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palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi;
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servizi educativi per l’infanzia, scuole, università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, corsi professionali, master e altri analoghi corsi;
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attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
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attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
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altre attività d’impresa o professionali, ad esclusione dei servizi di pubblica necessità;
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fiere e mercati.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Quarantena, divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione
La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).
Controlli delle Forze di polizia e delle Forze armate
Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Data di pubblicazione: 26 marzo 2020 , ultimo aggiornamento 26 marzo 2020