Pagina aggiornata al 25 aprile 2020
- Cosa prevedono le norme per gli spostamenti delle persone? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro?
Sono consentiti solo gli spostamenti da casa motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (per esempio, dover fare la spesa o comprare beni necessari) o per motivi di salute.
Inoltre, è vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per motivi di assoluta urgenza o per motivi di salute. È vietato anche ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
I motivi dello spostamento devono comunque essere dimostrati, anche mediante autocertificazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze dell’ordine statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni potrà essere oggetto di controlli successivi e la non veridicità di quanto dichiarato costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. - Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
È previsto il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus. - Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone. - Posso muovermi in città?I divieti e le raccomandazioni valgono anche per gli spostamenti all’interno del proprio comune, ivi comprese le regole dettate per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o di salute ovvero di necessità, nonché per il rientro alla propria abitazione.
- Recarsi in una delle qualsiasi attività commerciali rimaste aperte costituisce una motivazione valida per gli spostamenti?
Sì, ma alle condizioni specificate con la risposta alla domanda n. 1, e dunque per assolvere a una necessità della vita quotidiana dell’interessato (o del suo nucleo familiare) o per motivi di salute. Pertanto lo spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere giustificato nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione e dovrà sempre rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. - È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili. - È possibile fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita?
Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si ha la residenza o il domicilio sono vietati. È possibile spostarsi in altri Comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati. Il Ministero dell’Interno, con apposita circolare (n. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ, del 23 marzo u.s.), ha comunque chiarito che si può considerare giustificato lo spostamento dal Comune di residenza nel caso in cui il punto vendita per l’approvvigionamento di generi alimentari più vicino o più accessibile rispetto alla propria abitazione si trovi nel territorio di un Comune confinante. Il cittadino identificato in un comune diverso da quello di residenza ha comunque l’onere di addurre e comprovare di trovarsi in tale specifica situazione. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni. - Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita espressamente previste dal Dpcm 10 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2). - Le edicole sono aperte, ma posso andare a comprare un giornale o un periodico o rischio una sanzione?
L’acquisto dei quotidiani e dei periodici è ritenuto una “necessità”, quindi anche gli spostamenti da e per le edicole, che li vendono. - Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell’ambito della gestione dell’emergenza?
Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana). - L’operatore volontario del servizio civile universale può spostarsi per le esigenze connesse allo svolgimento del servizio?
Sì, può spostarsi. Sul modello di autodichiarazione pubblicato sul sito del Ministero dell’interno, in aggiunta alle altre informazioni richieste, indica che lo spostamento è determinato da “esigenze lavorative” e nelle note dichiara che “è operatore volontario del servizio civile universale, contrattualizzato con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, e opera con l’ente………….. (nome dell’ente)”. - Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni. - Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa o fruire di ferie o congedi. - Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
No, a meno che il rientro non sia un’assoluta urgenza o non sia motivato da ragioni di lavoro o di salute. Non è invece consentito alcuno spostamento dei lavoratori nelle attività temporaneamente sospese o di chi attualmente è in lavoro agile. - È possibile raggiungere la seconda casa?
No. È vietato trasferirsi o spostarsi, con qualsiasi mezzo, in un Comune diverso da quello in cui ci si trovava alla data del 22 marzo, salvo che per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Anche all’interno del Comune gli spostamenti sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. L’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni. - Posso andare a fare visita o a mangiare dai parenti?
No, non è uno spostamento necessario e, quindi, non rientra tra gli spostamenti ammessi dal decreto. - Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile. - Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?
Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori. - È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro?
Ciò è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ma si sottolinea che ciò è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. È quindi assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi. - Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?
L’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la prevista autodichiarazione. Resta ferma tuttavia la sospensione di tutte le cerimonie, anche religiose. - Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Consultare la Faq corrispondente nella sezione “Turismo”. - È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?
Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni Comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti. - Posso uscire con il mio animale da compagnia?
Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone. - Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?
Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati. Visite veterinarie necessarie e non procrastinabili possono avvenire solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali. Il professionista e il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina). - Sono consentiti gli spostamenti per accudire e curare animali, quali, ad esempio, i cavalli, gatti, cani di cui si è proprietari/responsabili, ma che non sono detenuti presso la propria abitazione?
No, tali spostamenti sono di norma vietati, perché alle esigenze anche di salute dell’animale provvede la struttura dove esso è alloggiato (maneggio, gattile, canile etc.). Lo spostamento [verso la struttura dove è alloggiato l’animale] è invece consentito se indispensabile per esigenze di salute e cura dell’animale, nei soli casi in cui la struttura abbia comunicato di non potersene fare carico. In tali limitati casi lo spostamento, negli eventuali controlli, dovrà essere giustificato mediante autocertificazione. - Si può uscire per fare una passeggiata?
Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. - È consentito fare attività motoria?
L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono sempre vietati gli assembramenti. - L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
No. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici è vietato. - Posso utilizzare la bicicletta?
L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto in prossimità della propria abitazione. In ogni circostanza deve comunque essere osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. - Quanti passeggeri possono viaggiare in automobile? Si può andare in due in moto?
Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi. - Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto delle restrizioni agli spostamenti delle persone?
Consultare la Faq corrispondente nella sezione “Violazioni e sanzioni”. - È consentito spostarsi per raggiungere un’azienda o un cantiere, anche se l’attività d’impresa è stata chiusa o sospesa?
Solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato dall’articolo 2 del DPCM del 22 marzo 2020. È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro. - È consentito lo spostamento sul territorio, anche fuori dal proprio comune di residenza, per l’esercizio di professioni che richiedono operazioni in loco, come nel caso di perizie, rilievi topografici-catastali e/o misurazioni di terreni e/o fabbricati?
Sì, sempre nel rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio. I motivi dello spostamento devono essere legati unicamente ad esigenze lavorative e comunque devono essere dimostrati, anche mediante autocertificazione che deve riportare tutte le indicazioni sul percorso più breve per il raggiungimento dei siti indicati e per le successive verifiche sull’esercizio effettivo di tale attività professionale in tali siti. - Come si devono comportare i transfrontalieri?
I lavoratori transfrontalieri potranno entrare e uscire, sia con mezzi privati che con il trasporto pubblico, dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, compresa l’autocertificazione ovvero altra documentazione comprovante rapporti di lavoro nello Stato confinante (vedi faq precedenti). - Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l’estero?
Faq in aggiornamento. Per informazioni urgenti si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Sono in rientro dall’estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a prendere in macchina all’aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo?
Sì, ma è consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione. Lo spostamento in questione rientra tra le fattispecie di “assoluta urgenza”, che dovrà essere autocertificato con il modulo messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, compilato in tutte le sue parti, indicando, in particolare, il tragitto percorso e il domicilio ove la persona si reca. Resta fermo l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all’autorità sanitaria. - Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?
Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti o che intendono entrare nel territorio italiano o uscire dallo stesso, a prescindere dalla loro nazionalità. - È consentito spostarsi per raggiungere un’azienda o un cantiere, anche se l’attività d’impresa è stata chiusa o sospesa?
Come previsto dal Dpcm 10 aprile 2020, per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. Dal 14 aprile è anche consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. Pertanto, gli spostamenti per e dalle sedi delle aziende la cui attività è sospesa, sono consentiti solo se funzionali alle attività consentite già specificate, nonché per eventuali urgenze, negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro. - Sono appena rientrato in Italia e sto trascorrendo il prescritto periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario (della durata di quattordici giorni) nell’abitazione o nella dimora indicata al momento del ritorno. Posso trasferirmi, durante questo periodo, in un’altra abitazione o dimora?
Sì, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario è consentito trasferirsi in un’abitazione o una dimora diversa da quella preventivamente indicata all’Autorità sanitaria, salvo che non siano insorti sintomi da COVID-19. Dal momento del trasferimento bisogna trascorrere nella nuova abitazione prescelta un periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di 14 giorni (il periodo trascorso nella prima abitazione non è computato, quindi in caso di trasferimento va perduto). Il trasferimento deve essere previamente comunicato all’Autorità sanitaria mediante una dichiarazione contenente: l’indirizzo completo della nuova abitazione o dimora, il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa, l’itinerario che si intende effettuare e l’impegno al rispetto delle vigenti prescrizioni per il contenimento del contagio anche per il raggiungimento della nuova dimora e per la sistemazione nella stessa. L’Autorità sanitaria inoltra la comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza. - Ho accompagnato una persona malata al dipartimento di emergenza o al pronto soccorso (DEA/PS), posso aspettare stazionando nella sala d’attesa?
No, agli accompagnatori dei pazienti al dipartimento di emergenza o al pronto soccorso (DEA/PS) non è consentito di permanere nelle sale d’attesa, salvo che non siano impartite diverse indicazioni del personale sanitario preposto. - Sono un parente o un conoscente di un paziente ospitato presso una struttura di lungo degenza, o in una residenza sanitaria assistita (RSA), o in hospice, o in strutture riabilitative, per anziani, autosufficienti e non, posso andare a fargli visita?
L’accesso in tali strutture da parte di parenti e conoscenti dei pazienti ivi ospitati è consentito solo nei casi indicati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui è necessario preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni. - Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da una terza persona?
Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti è consentito farsi accompagnare da un parente o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici. In tale caso, si è tenuti a percorrere il tragitto strettamente necessario allo spostamento. Si precisa, inoltre, che le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro (il passeggero si può sedere sul sedile posteriore) e che non si può andare in due in moto, sulla quale la distanza minima di un metro non è rispettabile. Questi limiti non valgono solo se i mezzi sono utilizzati da persone conviventi. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato.
Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta. - Abito in un luogo di montagna/collina oppure in un luogo di mare/lago/fiume, mi è consentito fare una passeggiata in montagna/collina o in riva al mare/lago/fiume?
Sì. È sempre possibile svolgere l’attività motoria in prossimità della propria abitazione principale, o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020, con la conseguenza che è ammesso, per coloro che abitano in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini – e sempre che non si tratti di soggetto per il quale è fatto divieto assoluto di mobilità in quanto sottoposto alla misura della quarantena o risulti positivo al virus – effettuare tale attività in detti luoghi (ivi compreso fare il bagno al mare/fiume/lago) purché individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Ciò in quanto i predetti non sono luoghi chiusi al pubblico, come invece lo sono, attualmente, i parchi e le aree verdi urbane, e altresì gli stabilimenti balneari, in cui permane il divieto di ingresso e circolazione.
Resta fermo che deve trattarsi esclusivamente di attività effettuate senza che occorra allontanarsi dalla propria abitazione e senza che si renda quindi necessario l’utilizzo di mezzi di locomozione pubblici o privati, né significativi spostamenti.
Sono fatti salvi, peraltro, diversi e più stringenti divieti imposti su base locale perché giustificati da specifiche situazioni territoriali.
La sussistenza delle condizioni in questione (attività motoria svolta in prossimità alla propria abitazione) potrà essere giustificata con autocertificazione, se gli agenti che fanno i controlli la richiedono.