Assembramenti e spostamenti, l’applicazione dei divieti e delle limitazioni
In una circolare ai prefetti, alcuni chiarimenti sulle disposizioni per la prevenzione del contagio Covid-19
Rif.: Sito del Governo
Attività motoria con i figli: le precisazioni del Viminale
Ultimo aggiornamento: mercoledì 1 aprile 2020, ore 10:03
I chiarimenti del ministero dopo la circolare del 31 marzo sulle disposizioni per la prevenzione del contagio Covid-19
Le regole sugli spostamenti per contenere la diffusione del coronavirus non cambiano.
Si può uscire dalla propria abitazione esclusivamente nelle ipotesi già previste dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri: per lavoro, per motivi di assoluta urgenza o di necessità e per motivi di salute.
La circolare del ministero dell’Interno del 31 marzo si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale. In particolare, è stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute.
Per quanto riguarda l’attività motoria è stato chiarito che, fermo restando le limitazioni indicate, è consentito camminare solo nei pressi della propria abitazione. La circolare ha ribadito che non è consentito in ogni caso svolgere attività ludica e ricreativa all’aperto e che continua ad essere vietato l’accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.
La medesima circolare ha ricordato infine che in ogni caso tutti gli spostamenti sono soggetti a un divieto generale di assembramento e quindi all’obbligo di rispettare la distanza minima di sicurezza. Le regole e i divieti sugli spostamenti delle persone fisiche, dunque, rimangono le stesse.
Circolare 31 marzo 2020. Misure urgenti in materia di contenimento
Alcuni chiarimenti sull’applicazione dei divieti di assembramento e di spostamento delle persone, per la prevenzione del contagio Covid-19, sono stati forniti ai prefetti con una circolare del capo di Gabinetto Matteo Piantedosi.
Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Il divieto non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all’aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall’esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall’utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).
Per quanto riguarda gli spostamenti di persone, è consentito a un solo genitore camminare con i propri figli minori; tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta inoltre nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.
Nel ricordare che non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto e accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, la circolare evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa soltanto come equivalente all’attività sportiva (jogging). L’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso, infatti, tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima il camminare in prossimità dell’abitazione.
Gli spostamenti nei pressi della propria abitazione sono giustificati anche da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, purché riconducibili a motivazioni di necessità o di salute.
In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona.