Tutti i decreti e le informative ufficiali
AUTODICHIARAZIONE spostamenti tra regioni 18 maggio 2020
Ultimo aggiornamento:lunedì 18 maggio 2020, ore 14:45
Da lunedì 18 maggio 2020 l’autocertificazione sarà necessaria soltanto per uscire fuori dalla propria regione di residenza. Nella propria regione gli spostamenti saranno liberi e non sarà più obbligatorio giustificarli. È disponibile on line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 18 maggio 2020 tra regioni. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.
L’autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, giovedì 21 maggio 2020, alle ore 18.50 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
Rif.: Comunicato Stampa del Governo – Leggi Regionali Covid-19
21 Maggio 2020
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, giovedì 21 maggio 2020, alle ore 18.50 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
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LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato nove leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato:
- di impugnare la legge della Provincia di Trento n. 2 del 23 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”, in quanto alcune disposizioni in materia di contratti pubblici contrastano con la normativa statale di riferimento in materia di appalti, violando l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
- di non impugnare
- la legge della Regione Puglia n. 9 del 27/03/2020, recante “Promozione e valorizzazione delle sagre di qualità e modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio)”;
- la legge della Regione Lombardia n. 4 del 31/03/202019, recante “Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 5 del 01/04/2020, recante “Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la legge della Provincia di Bolzano n. 2 del 27/03/2020, recante “Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, formazione professionale, enti locali, ordinamento degli uffici e del personale, tutela dei consumatori e degli utenti, rapporti della Provincia con l’Unione europea, beni culturali, istruzione, pubblico spettacolo, utilizzo delle acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell’ambiente, caccia e pesca, agricoltura, turismo, artigianato, esercizi pubblici, economia, commercio, igiene e sanità, edilizia scolastica, comunicazione, lavoro e trasporti”.
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Il Consiglio dei Ministri è terminato alle 21.00.
Il Consiglio dei Ministri si è riunito venerdì 15 maggio 2020, alle ore 13.00 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
Rif.: Comunicato Stampa del Governo
16 Maggio 2020
Il Consiglio dei Ministri si è riunito venerdì 15 maggio 2020, alle ore 13.00 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
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COIVD-19, MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
– Spostamenti
A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
– Attività economiche, produttive e sociali
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
– Sanzioni
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
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DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO SUGLI ENTI LOCALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Maniace (CT) in esito ad accertati condizionamenti della vita amministrativa da parte delle organizzazioni criminali locali.
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LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato nove leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare:
- la legge della Regione Campania n. 6 del 12/03/2020, recante “Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede e modifiche urgenti di leggi regionali in materia di governo del territorio”;
- la legge della Regione Basilicata n. 12 del 20/03/2020, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”;
- la legge della Regione Umbria n. 1 del 20/03/2020, recante “Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria”;
- la legge della Regione Umbria n. 2 del 20/03/2020, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020)”;
- la legge della Regione Umbria n. 3 del 20/03/2020, recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022”;
- la legge della Regione Valle d’Aosta n. 4 del 25/03/2020, recante “Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
- la legge della Regione Puglia n. 8 del 27/03/2020, recante “Interventi regionali di tutela e valorizzazione processioni della settimana santa: le settimane sante pugliesi patrimonio immateriale della Regione”;
- la legge della Regione Puglia n. 10 del 27/03/202019, recante “Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione dei luoghi della memoria del novecento e degli archivi storici della Puglia”.
- la legge della Regione Puglia n. 11 del 27/03/2020 “Esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.
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Il Consiglio dei Ministri, sospeso alle 16.05, è ripreso alle 17.40. Sospeso nuovamente alle 18.05, è ripreso alle 22.55 ed è terminato all’1.20 di sabato 16 maggio 2020.
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, mercoledì 13 maggio 2020, alle ore 18.15 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
Rif.: Comunicato Stampa del Governo
14 Maggio 2020
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, mercoledì 13 maggio 2020, alle ore 18.15 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
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COVID-19, MISURE URGENTI PER LA SALUTE, L’ECONOMIA, IL LAVORO E LE POLITICHE SOCIALI
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare l’unitarietà, l’organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.
Di seguito, suddivise per ambito di competenza, le principali misure previste.
1. Salute e sicurezza
Sul piano sanitario, si dispongono il potenziamento e la riorganizzazione della rete ospedaliera, di quella assistenziale e dell’attività di sorveglianza attiva. Sono stanziati complessivamente, per il solo 2020, oltre 3 miliardi e 200 milioni di euro.
Si rende stabile l’incremento di 3.500 posti letto in terapia intensiva stabilito per far fronte all’emergenza, e si stabilisce la riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, che saranno fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure e il 50 per cento dei quali dovrà essere immediatamente convertibile in posti letti di terapia intensiva.
Inoltre, si rafforzano i servizi infermieristici distrettuali, con l’introduzione dell’infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da COVID-19. Per questo, si autorizza l’assunzione di un numero massimo di circa 9.000 infermieri. Si prevede l’assunzione di assistenti sociali e socio-sanitari, l’attivazione di centrali operative regionali di assistenza ai malati e il riconoscimento economico del lavoro di assistenza ai pazienti più fragili svolto dai medici di famiglia.
Si consoliderà la separazione dei percorsi per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, rendendola strutturale e assicurando la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree di permanenza, in attesa di diagnosi.
Saranno implementati i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19.
Fino al 31 dicembre 2020, saranno resi disponibili 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.
Per il 2020, le regioni e le province autonome possono incrementare i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere, al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nell’emergenza epidemiologica, un premio commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza.
Dal 2020 al 2024, si incrementano di quasi 100 milioni di euro le borse di studio degli specializzandi di medicina.
Si velocizzano e snelliscono le procedure per l’adozione, su tutto il territorio nazionale, del Fascicolo sanitario elettronico, che viene ulteriormente potenziato.
Si incrementa di 1,5 miliardi di euro, per il 2020, il Fondo per le emergenze nazionali (FEN), destinandone 1 miliardo all’ulteriore finanziamento degli interventi di competenza del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria da COVID-19.
Si stanziano risorse per il potenziamento del sistema sanitario militare e per il pagamento degli straordinari delle forze armate e delle forze di polizia.
2. Sostegno alle imprese e all’economia
Il decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria.
Tra le principali misure:
- un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:
- 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;
- 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
- 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.
Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;
- l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
- per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;
- la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;
- il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro 2.000.000. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la società stessa e l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali;
- ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale delle società;
- l’autorizzazione a Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) alla costituzione di un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze, che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato. Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. CDP S.p.a. potrà utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario, in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito;
- l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il fondo sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle società già indicate al punto precedente;
- ulteriori misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale;
- la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e l’incremento delle dotazioni del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto “cura Italia”, del fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle p.m.i., con l’ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l’internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti;
- la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un “Fondo per il trasferimento tecnologico”, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative;
- ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”;
- la previsione che le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.
3. Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia
Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia, l’introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennità di sostegno al reddito:
- ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
- ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
- ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;
- ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro;
- è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;
- ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.
Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.
Oltre a quelle già descritte, sono previste altre misure:
- si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;
- per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. E’ stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane;
- si istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale, allo scopo di dare piena attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l’Associazione bancaria italiana (ABI) e le parti sociali;
- si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all’assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’at¬tività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
- la deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste;
- l’innalzamento a diciotto settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga;
- lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;
- misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS;
- si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico;
- si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso;
- si prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, prevedendo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;
- si riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
- l’innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
- l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro;
- fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
- per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato;
- nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili;
- al fine di promuovere il lavoro agricolo, si stabilisce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020;
- misure di sostegno alle imprese per l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale;
- si estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all’articolo 1, del decreto-legge “liquidità” (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23);
- al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di cui all’art.600 del codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale.
4. Ulteriori disposizioni per la disabilità e la famiglia
Oltre alle disposizioni già indicate per la famiglia e la disabilità, si prevede:
- l’incremento delle dotazioni del Fondo per le non autosufficienze, a tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti, del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità;
- l’incremento del Fondo per le politiche della famiglia e la destinazione, per l’anno 2020, di una quota delle risorse ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre, e alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.
5. Misure per gli enti territoriali
Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, si istituisce un fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, da ripartire tra comuni, province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali. Al fine di assicurare una celere erogazione di risorse utili per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, si prevede di erogare il 30 per cento del fondo a titolo di acconto in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019, come risultanti dal SIOPE.
Inoltre, si provvede al reintegro dei 400 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale utilizzati per l’emergenza alimentare e si anticipa l’erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane per l’anno 2020.
Infine, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.
Il fondo sarà articolato in due sezioni, una destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l’altra per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
La gestione delle due sezioni del Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di una convenzione da stipulare tra il Ministero e la Cassa entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
6. Misure di incentivo e semplificazione fiscale
Sul fronte fiscale, tra l’altro, si prevede:
- cancellazione clausole IVA: soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti;
- detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta;
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;
- credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;
- compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro;
- credito imposta ricerca e sviluppo al sud: maggiorazione dell’aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese;
- riduzione iva dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’Iva;
- incentivi per gli investimenti nell’economia reale: potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l’investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid;
- versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati;
- sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione;
- sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre;
- sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo: si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo;
- proroga termini per notifiche atti: gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;
- proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni: la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 per cento;
- rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta;
- rinvio dell’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021;
- rinvio della lotteria degli scontrini e dell’obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021;
- modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020.
7. Misure per la tutela del credito e del risparmio
Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell’economia e preservare la stabilità finanziaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro.
Inoltre, al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle eventuali procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche diverse da quelle di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di azienda, rami d’azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle forme specificate dal decreto.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla Commissione europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto.
8. Sostegno al turismo
- Tax credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona;
- fondo turismo: per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive;
- promozione turistica in Italia: per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, è istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020;
- ulteriori misure di sostegno per il settore turistico: è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione e di adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.
9. Misure per l’istruzione e la cultura
- Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali: è istituito un Fondo con una dotazione di 225 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
- Per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate causate dall’emergenza, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2020.
10. Misure per l’editoria e le edicole
Al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria sono previste varie misure, tra le quali:
- limitatamente all’anno 2020, l’innalzamento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari al 50 per cento;
- al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all’editoria in favore delle imprese beneficiarie, la verifica della regolarità previdenziale e fiscale prevista per il primo pagamento è cancellata. La verifica rimane invece operativa per in previsione del saldo del contributo;
- in via straordinaria per l’anno 2020, un credito d’imposta dell’8 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di giornali;
- al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta pari al 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di 8 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa;
- a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (edicolanti), non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020;
- per il 2020, l’applicazione dell’IVA per il commercio di quotidiani e di periodici con una forfetizzazione del reso al 95 per cento, in luogo dell’80 per cento previsto in via ordinaria.
11. Misure per le infrastrutture e i trasporti
Queste le principali misure previste nel settore delle infrastrutture e dei trasporti:
- al fine di sostenere le imprese ferroviarie per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell’emergenza, si prevede un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, finalizzato a compensare il gestore a fronte della riduzione degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla contrazione del traffico ferroviario e dalla soppressione dei treni da parte delle altre imprese ferroviarie che, conseguentemente non corrispondono il pedaggio al gestore della rete;
- per le medesime ragioni, si prevede la riduzione a favore di tutte le imprese ferroviarie di trasporto passeggeri e merci operanti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, di una quota parte del canone di accesso all’infrastruttura;
- si istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato a ristorare gli operatori aerei con basi in Italia per la riduzione del traffico determinata dalle misure di prevenzione e contenimento del virus COVID-19;
- si introducono anche misure finalizzate al sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, prevedendo, in particolare, misure a sostegno della operatività degli scali nazionali, come la facoltà per le Autorità di sistema portuale e per l’ Autorità portuale di Gioia Tauro, di disporre la riduzione o l’azzeramento, dell’importo dei canoni concessori e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all’anno 2020, per i concessionari che dimostrino di aver subito una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento;
- al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;
- per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si prevede che il “Programma sperimentale buono mobilità» incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In particolare, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti. Si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; tale buono può essere impiegato anche per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel. Inoltre, il decreto amplia la normativa vigente che prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili;
- viene introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari. Possono accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire mediante l’emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell’abbonamento;
- al fine di assicurare un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore autotrasporto, si prevede un incremento di 20 milioni di euro, per l’anno 2020, del fondo finalizzato alla copertura della riduzione compensata dei pedaggi autostradali.
12. Misure per lo sport
Si agevolano le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis.
I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.
Inoltre, si stabilisce che i soggetti concessionari possono sottoporre all’ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l’ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.
Si stabilisce che la sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.
Si estendono le disposizioni già previste dal decreto “cura Italia” in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento.
Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, si prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive sia destinata sino al 31 luglio 2022 alla costituzione del “Fondo salva sport”. Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
13. Misure per l’agricoltura
Si istituisce il “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.
14. Misure in materia di istruzione
Al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020. Le risorse sono destinate ai seguenti interventi:
- acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
- interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche computabili con la situazione emergenziale nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare le misure che contrastino la dispersione;
- acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per favorire l’inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione;
- acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
- adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.
Inoltre, si semplificano le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI per l’edilizia scolastica a valere sulla programmazione triennale nazionale, con l’introduzione della possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali.
Infine, si prevede che i soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi del sistema integrato 0/6 anni e le scuole paritarie dell’infanzia a gestione pubblica o privata beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, di un contributo previsto per 65 milioni.
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DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO SUGLIENTI LOCALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, in considerazione della necessità di completare l’azione di ripristino dei principi di legalità all’interno dell’amministrazione comunale, i ha deliberato la proroga per sei mesi dello scioglimento dei Consiglio comunale di Careri (Reggio Calabria).
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NOMINE E MOVIMENTO DI PREFETTI
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato:
- su proposta del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, a seguito dell’acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, il conferimento al Generale di divisione aerea Giandomenico TARICCO dell’incarico di Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate;
- su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova, il conferimento al dott. Giuseppe BLASI, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale e al dott. Francesco Saverio ABATE, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica.
Inoltre, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, il Consiglio dei Ministri ha deliberato le nomine e il movimento di prefetti di seguito riportati.
- dott.ssa Elisabetta BELGIORNO
da Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, assume le funzioni di Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - dott. Giuseppe FORLANI
da Prefetto di Parma, assume le funzioni di Prefetto di Palermo - dott. Antonio Lucio GARUFI
da Prefetto di La Spezia, assume le funzioni di Prefetto di Parma - dott.ssa Maria Luisa INVERSINI
nominata prefetto, assume le funzioni di Prefetto di La Spezia - dott. Angelo de PRISCO
nominato prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Teramo
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LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato sette leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare:
- la legge della Regione Campania n. 4 del 12/03/2020, recante “Rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2017”;
- la legge della Regione Campania n. 5 del 12/03/2020, recante “Rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2018”;
- la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 4 del 12/03/2020, recante “Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell’esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura”;
- la legge della Regione Piemonte n. 5 del 12/03/2020, recante “Modifiche all’articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”;
- la legge della Regione Piemonte n. 6 del 12/03/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20”disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”)”;
- la legge della Regione Basilicata n. 10 del 20/03/2020, recante “Legge di stabilità regionale 2020”;
- la legge della Regione Basilicata n. 11 del 20/03/2020, recante “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022”.
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Il Consiglio dei Ministri, sospeso alle 20.15, è ripreso alle 21.50 ed è terminato alle 22.40
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, sabato 9 maggio 2020, alle ore 21.30 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
Rif.: Comunicato Stampa del Governo
9 Maggio 2020
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, sabato 9 maggio 2020, alle ore 21.30 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
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COVID-19, MISURE URGENTI SUI BENEFICI CONCESSI AI DETENUTI PER GRAVI REATI
Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati (decreto-legge).
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.
Il decreto modifica il regime relativo al beneficio della detenzione domiciliare per gli imputati in custodia cautelare e per i condannati, nonché, per questi ultimi, a quello del differimento della pena, nei casi di reati associativi a fini sovversivi, di terrorismo, di tipo mafioso o connessi al traffico di stupefacenti. Il testo prevede che, nel caso in cui tali benefici siano concessi per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato e, in specifici casi, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, valuta la permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall’adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini indicati, nel caso in cui il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena.
Inoltre, il testo prevede che, ai fini dell’eventuale revoca del beneficio, l’autorità giudiziaria debba prima sentire l’autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisire, dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, informazioni in ordine all’eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena possa riprendere la detenzione o l’internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. L’autorità giudiziaria provvede quindi a valutare se permangano i motivi che hanno giustificato l’adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di pena, nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell’internato. Il provvedimento con cui l’autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo.
Tale normativa si applica anche ai provvedimenti già adottati.
Infine, il decreto prevede che, al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio e sino al 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati, possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica. Il direttore dell’istituto penitenziario e dell’istituto penale per minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l’autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona.
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COVID-19, REALIZZAZIONE DI UNA INDAGINE DI SIEROPREVALENZA
Misure urgenti in relazione alla realizzazione di una indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall’ISTAT (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in relazione alla realizzazione di una indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall’ISTAT.
Il testo, considerata la necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall’epidemia in atto, prevede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, relativi alla salute e al corredo genetico, per fini statistici e di studi scientifici svolti nell’interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nell’ambito di un’indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai competenti uffici del Ministero della salute e dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in qualità di titolari del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza.
L’indagine sarà svolta nel rispetto di quanto stabilito dal protocollo approvato dal Comitato tecnico scientifico costituito presso la Protezione civile, nonché nel rispetto delle pertinenti Regole deontologiche allegate al Codice per la protezione dei dati personali.
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NOMINE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato la nomina a Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del dott. Bernardo PETRALIA, magistrato ordinario attualmente Procuratore generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria.
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LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato tre leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare:
- la legge della Regione Marche n. 10 del 05/03/2020 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 “Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche””;
- la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 3 del 12/03/2020 “Prime misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la legge della Regione siciliana n. 7 del 05/03/2020 “Disposizioni in materia di variazioni di bilancio”.
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Il Consiglio dei Ministri è terminato alle 22.00.
AUTODICHIARAZIONE aggiornata al 04 maggio 2020
Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 29 aprile 2020, alle ore 21.55 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
Rif.: Comunicato Stampa del Governo
30 Aprile 2020
Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 29 aprile 2020, alle ore 21.55 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
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COVID-19, MISURE URGENTI SU GIUSTIZIA E TUTELA DEI DATI PERSONALI
Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile, e disposizioni urgenti in materia di tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti con soggetti affetti da COVID-19 (decreto-legge).
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile, e disposizioni urgenti in materia di tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti e dei contagi da COVID-19.
Il decreto interviene in materia di intercettazioni, stabilendo che la nuova normativa in materia si applichi ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, anziché, come attualmente previsto, a quelli iscritti dopo il 30 aprile 2020.
Inoltre, il testo integra la disciplina penale relativa alla detenzione domiciliare e alla concessione dei permessi, stabilendo che, nel caso in cui le istanze siano presentate per detenuti per i reati di mafia o terrorismo, l’autorità competente, prima di pronunciarsi, chieda, tra gli altri, il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non potrà essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta degli stessi pareri, mentre per l’applicazione della detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ed il tribunale di sorveglianza decidono non prima, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta dei suddetti pareri, anche in assenza di essi.
Infine, il decreto interviene in materia di prevenzione dei contagi da Covid-19. Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto con soggetti risultati positivi al nuovo coronavirus e tutelarne la salute attraverso le previste misure di profilassi legate all’emergenza sanitaria, il testo prevede che, presso il Ministero della salute, sia istituita una piattaforma per il tracciamento dei contatti stretti tra i soggetti che installino, su base volontaria, un’apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile.
L’applicazione sarà complementare rispetto alle ordinarie modalità già in uso da parte del Servizio sanitario nazionale.
Il Ministero adotterà misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, assicurando, in particolare, che:
- gli utenti ricevano, prima dell’attivazione dell’applicazione, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;
- per impostazione predefinita, i dati personali raccolti dall’applicazione siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell’applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID- 19, nonché ad agevolare l’eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;
- il trattamento effettuato sia basato sui dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi, oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati. È esclusa in ogni caso la geo-localizzazione dei singoli utenti;
- siano garantite su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;
- i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute. I dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;
Si prevede, infine, che:
- i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quella specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica;
- il mancato utilizzo dell’applicazione non comporti alcuna limitazione o conseguenza in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati;
- la piattaforma sia realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica e i programmi informatici sviluppati per la realizzazione della piattaforma siano di titolarità pubblica;
- l’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali siano interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati siano cancellati o resi definitivamente anonimi.
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USO DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La direttiva uniforma le norme in materia, in modo da evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza dovuti alle diversità delle legislazioni degli Stati membri dell’Unione e introduce modifiche alla normativa precedente, in modo da garantire una maggiore e più efficace tutela della salute umana attraverso la riduzione della quantità di sostanze pericolose utilizzate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e, comunque, un loro migliore recupero e uno smaltimento ecologicamente corretto.
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SICUREZZA DELLE NAVI PASSEGGERI E REGISTRAZIONE DELLE PERSONE A BORDO
1. Attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (decreto legislativo – esame definitivo)
2. Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi di attuazione di altrettante direttive europee che introducono norme in materia di sicurezza per le navi da passeggeri, di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell’Unione e di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri. Le direttive si inseriscono nel “programma REFIT” della Commissione, che ha l’obiettivo di controllare l’adeguatezza e l’efficacia della regolamentazione europea, ai fini del suo snellimento e della sua semplificazione.
In particolare:
- la direttiva (UE) 2017/2108 semplifica e razionalizza il quadro normativo in materia di sicurezza delle navi da passeggeri nell’Unione europea, in modo da renderlo più chiaro e aggiornato, consentendo facilità di attuazione, monitoraggio e verifica del rispetto delle norme e aumentando il livello complessivo della sicurezza della navigazione;
- la direttiva (UE) 2017/2109 aggiorna, chiarisce e semplifica i requisiti per il conteggio e la registrazione dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio a bordo delle navi da passeggeri, anche nell’ottica di sfruttare le potenzialità della digitalizzazione nell’ambito della registrazione, trasmissione, disponibilità e protezione dei dati. Il decreto, per darne attuazione, abroga il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999 e detta una disciplina organica della materia, prevendo altresì un sistema sanzionatorio proporzionato, efficace e dissuasivo.
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CONVENZIONE SUL LAVORO NEL SETTORE DELLA PESCA
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), introduce misure necessarie all’attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell’unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea (EUROPÊCHE).
La direttiva, in linea con la Convenzione, tutela le condizioni di vita e di lavoro e la salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore della pesca marittima. Poiché l’ordinamento nazionale è già conforme al sistema di tutela previsto dalla direttiva, il decreto di recepimento si limita ad individuare l’autorità competente in relazione all’Accordo sull’attuazione della Convenzione siglato il 21 maggio 2012 dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea (Europêche), nell’intento di compiere un primo passo verso una codificazione dell’acquis sociale dell’Unione nel settore. Le autorità competenti sono individuate nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel Ministero della salute e, infine, nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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DELIBERAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato un ulteriore stanziamento di euro 20.700.000, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, per la realizzazione degli interventi nei territori delle province di Arezzo e di Siena interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 27 e 28 luglio 2019.
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LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato venti leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato:
- di impugnare
- la legge della Regione Sicilia n. 4 del 03/03/2020, recante “Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18”, in quanto alcune delle norme in materia di servizi cimiteriali e attività funebri esulano dalle competenze statutarie e contrastano con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; altre norme incidono inoltre sulla tutela della concorrenza, violando dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
- la legge della Regione Sardegna n. 6 del 06/03/2020, recante “Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”, in quanto alcune disposizioni riguardanti l’accesso dei medici ai contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica esulano dalle competenze statutarie e contrastano con i principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di autodeterminazione, in violazione degli articoli 2, 3 e 41 della Costituzione;
- di non impugnare
- la legge della Regione Sicilia n.3 del 03/03/2020, recante “Disposizioni in materia di contrasto all’inquinamento”;
- la legge della Regione Sicilia n. 5 del 03/03/2020, recante “Introduzione dell’educazione al pensiero computazionale nelle scuole di istruzione primaria. Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23”;
- la legge della Regione Sicilia n. 6 del 03/03/2020, recante “Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie”;
- la legge della Regione Toscana n. 16 del 03/03/2020, recante “Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017”;
- la legge della Regione Toscana n. 17 del 03/03/2020, recante “Disposizioni per favorire la coesione e la solidarietà sociale mediante azioni a corrispettivo sociale”;
- la legge della Regione Sardegna n. 7 del 06/03/2020, recante “Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1963 in materia di composizione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca”;
- la legge della Regione Sardegna n. 9 del 09/03/2020, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- la legge della Regione Abruzzo n. 7 del 02/03/2020, recante “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali)”;
- la legge della Regione Abruzzo n. 8 del 02/03/2020, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, derivanti dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 166/2018. Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo (DPH), modifiche alle leggi regionali 46/2019, 22/2014, 48/2019, 96/1996, 34/2019, 18/2001, 45/2001, 1/2018, e ulteriori disposizioni di carattere urgente”;
- la legge della Regione Toscana n. 18 del 04/03/202019, recante “Disposizioni per la promozione della figura dell’amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6”;
- la legge della Regione Toscana n. 19 del 05/03/2020, recante “Disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012”;
- la legge della Regione Toscana n. 20 del 05/03/2020, recante “Promozione della medicina di iniziativa. Modifiche alla l. r. 40/2005”;
- la legge della Regione Marche n. 7 del 05/03/2020, recante “Riconoscimento e valorizzazione di Serra San Quirico come Comune di riferimento regionale del “Teatro Educazione””;
- la legge della Regione Marche n. 8 del 05/03/2020, recante “Incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro”;
- la legge della Regione Marche n. 9 del 05/03/2020, recante “Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- la legge della Regione Marche n. 11 del 09/03/2020, recante “Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali”;
- la legge della Regione Sardegna n. 10 del 12/03/2020, recante “Legge di stabilità 2020”;
- la legge della Regione Sardegna n. 11 del 12/03/2020, recante “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”.
Infine, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la rinuncia parziale alla impugnativa della legge Regione Lazio n. 7 del 22/10/2018, recante “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”, in quanto una delle norme oggetto di impugnativa è stata abrogata da una successiva legge della Regione.
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Il Consiglio dei Ministri è terminato alle 0.05 di giovedì 30 aprile 2020.
Quali sono le novità previste dal Dpcm 26 aprile 2020?
Il Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito).
Diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali).
Il nuovo Dpcm sancisce anche l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.
Sempre dal 4 maggio, si può tornare a effettuare l’attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa.
Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all’aperto.
Il Dpcm, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa.
Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Decreto Pres
(Comunicato stampa – pdf in formato grafico)
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, venerdì 24 aprile 2020, alle ore 11.05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
Rif.: Comunicato Stampa del Governo
24 Aprile 2020
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, venerdì 24 aprile 2020, alle ore 11.05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
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DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2020 E RELAZIONE AL PARLAMENTO SUGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI DI FINANZA PUBBLICA
Documento di economia e finanza 2020, a norma dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e Relazione al Parlamento, ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2020, previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), nonché la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da presentare alle Camere, ai fini dell’autorizzazione dell’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT).
In ambito europeo, il 20 marzo scorso la Commissione europea ha disposto l’applicazione della cosiddetta general escape clause per l’anno in corso, al fine di assicurare agli Stati membri il necessario spazio di manovra fiscale, nell’ambito del proprio bilancio, per il sostenimento delle spese sanitarie necessarie ad affrontare l’emergenza epidemiologica e per contrastare gli effetti economici recessivi della diffusione del COVID-19. L’applicazione della clausola consente agli Stati membri di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l’OMT, a condizione che non venga compromessa la sostenibilità fiscale nel medio periodo.
Con la relazione, sentita la Commissione europea, il Governo richiede pertanto l’autorizzazione al Parlamento al ricorso all’indebitamento per l’anno 2020 di 55 miliardi di euro, 24,85 miliardi di euro nel 2021, 32,75 miliardi di euro nel 2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2 miliardi di euro dal 2032.
Attraverso le risorse aggiuntive che saranno rese disponibili con lo scostamento, il Governo intende realizzare interventi per aumentare il finanziamento e il potenziamento del sistema sanitario nazionale, delle forze dell’ordine, del sistema di protezione civile e delle altre amministrazioni pubbliche che sono chiamate a dare una efficace risposta alla situazione emergenziale.
Saranno, inoltre, ulteriormente potenziate le misure per il sistema delle garanzie a favore degli operatori economici pubblici e privati, la tutela del lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza e alla garanzia della salute dei lavoratori, il sostegno ai settori produttivi maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, anche attraverso un utilizzo adeguato della leva fiscale ed evitando politiche restrittive, e per il rafforzamento degli strumenti di protezione sociale. È inoltre indispensabile incrementare le risorse a sostegno della ripresa economica e produttiva e il recupero della competitività sui mercati internazionali, con interventi per la capitalizzazione delle imprese.
In questa prospettiva, il prossimo decreto del Governo garantirà, pur in un contesto di miglioramento graduale e strutturale della finanza pubblica, la completa eliminazione dell’incremento delle aliquote IVA e delle accise previsto dal 2021. È fondamentale, soprattutto in questa fase, fornire elementi di certezza alle imprese e ai cittadini che si trovano a dover programmare l’attività e i piani di investimento in un contesto reso incerto e mutevole dalla emergenza in atto. Inoltre, in questo modo si migliora finalmente la trasparenza delle previsioni di finanza pubblica.
Considerata la natura degli interventi programmati, il quadro macroeconomico complessivo previsto dal Documento di economia e finanza 2020 è quello riportato nelle seguenti tabelle.
Il PIL è previsto in diminuzione nel 2020 dell’8 per cento e in ripresa nel 2021 del 4,7 per cento.
Considerando la nuova richiesta di autorizzazione all’indebitamento approvata oggi, quanto già autorizzato con la precedente e la relativa integrazione, nonché gli effetti sui saldi di finanza pubblica del deterioramento dello scenario macroeconomico, il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è fissato al 10,4 per cento del PIL nel 2020 e al 5,7 per cento nel 2021.
Il nuovo livello del debito pubblico si attesta al 155,7 per cento del PIL nel 2020 e al 152,7 per cento del PIL nel 2021.
Per gli anni successivi, sarà delineato un percorso di graduale rientro del rapporto debito/PIL, che assicuri comunque un congruo periodo di sostegno e rilancio dell’economia, durante il quale misure restrittive di politica fiscale sarebbero controproducenti.
I principi generali della strategia di rientro saranno, oltre al conseguimento di un adeguato surplus di bilancio primario:
- il rilancio degli investimenti, pubblici e privati, grazie anche alla semplificazione delle procedure amministrative;
- il contrasto all’evasione fiscale;
- la riforma del sistema fiscale, improntata alla semplificazione, all’equità e alla tutela ambientale;
- la revisione e la riqualificazione della spesa pubblica.
Infine, l’azione del Governo sarà indirizzata all’introduzione di innovativi strumenti europei che possano assicurare una risposta adeguata della politica di bilancio alla luce della gravità della crisi e, al contempo, migliorare le prospettive di crescita di lungo termine e la sostenibilità delle finanze pubbliche dei Paesi membri.
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LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato quattro leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato:
- di impugnare
- la legge della Regione Sardegna n. 5 del 27/02/2020, recante “Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di piani di abbattimento”, in quanto una norma in materia di controllo venatorio invade la competenza legislativa riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
- la legge della Regione Lazio n. 1 del 27/02/2020, recante “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”, in quanto alcune norme riguardanti gli strumenti urbanistici violano la potestà legislativa riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione in materia di tutela del paesaggio. Il Governo si riserva di valutare un’eventuale rinuncia all’impugnativa all’esito di un nuovo confronto tra le Amministrazioni coinvolte, finalizzato a superare le questioni oggetto di rilievo;
- di non impugnare
- la legge della Regione Campania n. 1 del 02/03/2020, recante “Disposizioni in materia di cooperative di comunità”;
- la legge della Regione Sardegna n. 4 del 27/02/2020, recante “Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 in materia di area di contrattazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale””.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato inoltre la rinuncia all’impugnativa della legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 3/6/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione”, nonché la rinuncia all’impugnativa della legge della Regione Veneto n. 15 del 16/5/2019, recante “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali”, in quanto le norme statali poste a base di tali impugnative sono state abrogate da una successiva legge dello Stato.
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Il Consiglio dei Ministri è terminato alle 13.50.
Comunicato Stampa N.42 – 24 aprile 2020 (pdf grafico)
Ore 20:20 Conferenza stampa Presidente Conte 26 aprile 2020
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa le misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”.
Rif.: Governo
Conferenza stampa del Presidente Conte
26 Aprile 2020
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa le misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”.
“Grazie ai sacrifici fin qui fatti stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia e questo è un grande risultato se consideriamo che nella fase più acuta addirittura ci sono stati dei momenti in cui l’epidemia sembrava sfuggire a ogni controllo. Avete manifestato tutti forza, coraggio, senso di responsabilità, di comunità. Adesso inizia per tutti la fase di convivenza con il virus e dobbiamo essere consapevoli che in questa nuova fase, la fase due, la curva del contagio potrà risalire in alcune aree del Paese. Dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c’è. Nella fase due quindi sarà ancora più importante mantenere le distanze di sicurezza.” ha dichiarato il Presidente Conte, sottolineando come sia importante che la distanza sociale sia mantenuta anche in ambito familiare.
Oltre alla distanza sociale sarà importante, in questa seconda fase, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Proprio su questo fronte, il Presidente ha annunciato la firma da parte del Commissario Arcuri dell’ordinanza che fissa ad un massimo di 0,50 € il prezzo delle cosiddette mascherine chirurgiche.
Il Presidente ha quindi illustrato le novità introdotte dal nuovo Dpcm per il contenimento del contagio da Covid-19 e che avranno valenza dal 4 maggio e per le successive due settimane.
- Per quanto riguarda gli spostamenti, questi saranno possibili all’interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti; gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione.
- Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici.
- Sarà consentito l’accesso ai parchi pubblici rispettando la distanza e regolando gli ingressi alle aree gioco per bambini, fermo restando la possibilità da parte dei Sindaci di precludere l’ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza.
- Per quanto riguarda le cerimonie religiose, saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone. Inoltre, già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza.
- Previste regole più stringenti per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratoria: obbligo di restare a casa e avvertire il proprio medico.
- Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio.
- A partire dal 4 maggio potranno quindi riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori .
- Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali.
- Per quanto riguarda il sostegno a famiglie, lavoratori e imprese, il Presidente ha ricordato che tra gennaio e marzo l’INPS ha accolto 109.000 domande in più di reddito e pensione di cittadinanza, 78.000 domande per il bonus baby-sitting e 273.000 per quanto riguarda i congedi straordinari per le famiglie. Inoltre al momento sono stati liquidati quasi 3,5 mln di richieste per il bonus da €600 per autonomi, professionisti, co.co.co, agricoli e lavoratori dello spettacolo, per un totale di 11 milioni di domande calcolando anche quelle per la cassa integrazione.
“Alcuni attendono ancora. Ci sono dei ritardi e di questi ritardi mi scuso personalmente”, ha sottolineato il Presidente Conte che ha poi annunciato che il Governo sta lavorando ad un nuovo decreto che metterà in campo ulteriori 55 miliardi.
Dpcm 26 aprile 2020 (formato testo in pdf )
(Dpcm del 10 aprile 2020 – (pdf in formato grafico)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/2020
Conferenza stampa del Presidente Conte
10 Aprile 2020
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa del 10 aprile, ha annunciato di aver firmato il nuovo dpcm con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
“Una decisione difficile ma una decisione necessaria di cui naturalmente mi assumo tutta la responsabilità politica. E’ una decisione che ho assunto dopo diversi incontri tenuti con la squadra dei Ministri, con gli esperti del nostro comitato tecnico-scientifico, con le Regioni, le Province e i Comuni, con i sindacati, il mondo delle imprese, dell’industria, con le associazioni di categoria”, ha detto il Presidente in conferenza stampa.
“Il comitato tecnico-scientifico ci ha dato una conferma: i segnali della curva epidemiologica sono incoraggianti. Ci sono evidenti indicazioni che le misure di contenimento sin qui adottate dal Governo stanno dando dei frutti, ma proprio per questo non possiamo vanificare gli sforzi fin qui compiuti”. “Dobbiamo compiere questo ulteriore sforzo. Dobbiamo continuare a rispettare le regole anche in questi giorni di festa. Dobbiamo continuare a mantenere le distanze sociali”, ha proseguito Conte.
Con il nuovo Dpcm, a partire dal 14 aprile, sarà inoltre consentita l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l’industria del legno.
Per quanto riguarda la c.d “fase 2”, il Presidente ha dichiarato che il Governo è già al lavoro per far ripartire il sistema produttivo attraverso un programma articolato che poggia su due pilastri: l’istituzione di un gruppo di lavoro di esperti e il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Comitato, guidato da Vittorio Colao e composto da esperti in materia economica e sociale, avrà il compito, di concerto con il Comitato tecnico-scientifico, di elaborare le misure necessarie per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza.
Dpcm del 10 aprile 2020 (pdf grafico)
Ocdpc n.663 del 18 aprile 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020 e n. 660 del 5 aprile 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1° aprile e 10 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1, della citata ordinanza n. 630 del 2020 con cui si dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il superamento dell’emergenza in rassegna si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, istituito con proprio provvedimento, composto dal Segretario Generale del Ministero della salute, dal Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal Direttore dell’Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal Direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, dal Presidente dell’lstituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome e dal Coordinatore dell’Ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di Coordinatore del Comitato;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020 con il quale è stato istituito il Comitato tecnico – scientifico di cui all’articolo 2, comma 1, della citata ordinanza n. 630 del 2020;
CONSIDERATO che il richiamato articolo 2, comma 1, dell’ordinanza n. 630 del 2020 prevede che il Comitato tecnico – scientifico può essere integrato in relazione a specifiche esigenze;
RILEVATO che la composizione del Comitato tecnico – scientifico, dalla data di istituzione, è stata più volte integrata da esperti in relazione a specifiche esigenze;
CONSIDERATO che, tenuto conto della situazione emergenziale ed al fine di dare continuità all’attività fin qui svolta, occorre rendere stabile la presenza all’interno del Comitato tecnico – scientifico con gli esperti di seguito indicati;
CONSIDERATA la necessità, anche in vista della fase di ripresa graduale delle attività sociali, economiche e produttive in coordinamento con il Comitato di esperti di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, di rafforzare il Comitato tecnico – scientifico di cui al citato articolo 2 dell’ordinanza n. 630 del 2020 con ulteriori esperti;
ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze
DISPONE
Articolo 1
(Comitato tecnico scientifico)
1. L’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 è così sostituito:
“Articolo 2
(Comitato tecnico scientifco)
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale di un Comitato tecnico – scientifico costituito, in considerazione del ruolo istituzionale ricoperto, dai seguenti componenti:
– Dott. Agostino Miozzo, Coordinatore dell’Ufficio Promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile – con funzioni di coordinatore del Comitato;
– Prof. Silvio Brusaferro, Presidente dell’lstituto superiore di sanità;
– Dott. Claudio D’Amario, Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;
– Dott. Mario Dionisio, Direttore dell’Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima- aerea e di frontiera del Ministero della salute;
– Dott. Achille Iachino, Direttore Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute;
– Dott. Sergio Iavicoli, Direttore Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’INAIL;
– Dott. Giuseppe Ippolito, Direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”;
– Prof. Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità del Ministero della salute;
– Dott. Nicola Magrini, Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco;
– Dott. Giuseppe Ruocco, Segretario Generale del Ministero della salute;
– Gen. Nicola Sebastiani, Ispettore Generale della sanità militare del Ministero della difesa;
– Dott. Andrea Urbani, Direttore Generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute;
– Dott. Alberto Zoli, rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome.
2. Sono altresì componenti del Comitato tecnico – scientifico di cui al comma 1 i seguenti esperti:
– Prof. Massimo Antonelli, Direttore del Dipartimento emergenze, anestesiologia e rianimazione del Policlinico Universitario “A. Gemelli”;
– Prof. Roberto Bernabei, Direttore del Dipartimento Scienze dell’invecchiamento, neurologiche, ortopediche e della testa – collo del Policlinico Universitario “A. Gemelli”;
– Dott. Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato, esperto di medicina delle catastrofi – con compiti di segreteria del Comitato;
– Dott. Ranieri Guerra, rappresentante dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;
– Dott. Francesco Maraglino, Direttore dell’Ufficio prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale del Ministero della salute;
– Prof. Luca Richeldi, Presidente della Società italiana di pneumologia;
– Prof. Alberto Villani, Presidente della Società italiana di pediatria.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 operano nell’ambito dei doveri d’ufficio. Per la partecipazione al Comitato non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti. Eventuali oneri di missione, derivanti dalla partecipazione alle riunioni del Comitato sono a totale carico dei partecipanti o delle Amministrazioni e strutture di appartenenza.
4. Il Comitato può essere integrato in relazione a specifiche esigenze attraverso l’invito di ulteriori esperti da parte del coordinatore.”.
2. A far data dall’emanazione della presente ordinanza cessano gli effetti del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2020
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli
Circolare 14 aprile 2020
DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del COVID-19
In relazione all’evolversi della situazione epidemiologica in atto nel Paese, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020, è stata disposta l’applicazione su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.
Circolare 14 aprile 2020 (pdf scaricabile)
(Dpcm del 10 aprile 2020 – Istituzione del Comitato (pdf firmato)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/2020
Task force per la fase 2, il Comitato di esperti in materia economica e sociale
10 Aprile 2020
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa del 10 aprile ha annunciato che per la “fase 2” dell’emergenza legata al coronavirus, si avvarrà di un Comitato di esperti in materia economica e sociale. Il Comitato avrà il compito di elaborare e proporre misure necessarie a fronteggiare l’emergenza e per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive.
Il Comitato opererà in coordinamento con il Comitato tecnico scientifico. A presiedere il Comitato sarà il Dott. Vittorio Colao.
Elisabetta CAMUSSI | Professoressa di Psicologia sociale, Università degli Studi di Milano “Bicocca” |
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Roberto CINGOLANI | Responsabile Innovazione tecnologica di Leonardo, già Direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) |
Vittorio COLAO | Dirigente d’azienda |
Riccardo CRISTADORO | Consigliere economico del Presidente del Consiglio – Senior Director del Dipartimento economia e statistica, Banca d’Italia |
Giuseppe FALCO | Amministratore Delegato per il Sistema Italia-Grecia-Turchia e Senior Partner & Managing Director di The Boston Consulting Group (BCG) |
Franco FOCARETA | Ricercatore di Diritto del lavoro, Università di Bologna “Alma Mater Studiorum” |
Enrico GIOVANNINI | Professore di Statistica economica, Università di Roma “Tor Vergata” |
Giovanni GORNO TEMPINI | Presidente di Cassa Depositi e Prestiti |
Giampiero GRIFFO | Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità |
Filomena MAGGINO | Consigliera del Presidente del Consiglio per il benessere equo e sostenibile e la statistica – Professoressa di Statistica sociale, Università di Roma “La Sapienza” |
Mariana MAZZUCATO | Consigliera economica del Presidente del Consiglio – Director and Founder, Institute for Innovation and Public Purpose, University College London |
Enrico MORETTI | Professor of Economics at the University of California, Berkeley |
Riccardo RANALLI | Dottore commercialista e revisore contabile |
Marino REGINI | Professore emerito di Sociologia economica, Università Statale di Milano |
Raffaella SADUN | Professor of Business Administration, Harvard Business School |
Stefano SIMONTACCHI | Avvocato, Presidente Fondazione Buzzi |
Fabrizio STARACE | Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Modena – Presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP) |
Domenico ARCURI | Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 |
Angelo BORRELLI | Capo Dipartimento Protezione Civile |
Dpcm del 10 aprile 2020 – Istituzione del Comitato (pdf testuale)
MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELL’ ECONOMIA DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020
OGGETTO: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU n.94 del 8-4-2020)
Dato a Roma, addi’ 8 aprile 2020 MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Lamorgese, Ministro dell’interno
Bonafede, Ministro della giustizia
Guerini, Ministro della difesa
Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico
Bellanova, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Costa, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Catalfo, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Franceschini, Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo
Speranza, Ministro della salute
Pisano, Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione
Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Provenzano, Ministro per il sud e la coesione territoriale
Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo sport
Bonetti, Ministro per le pari opportunita’ e la famiglia
Amendola, Ministro per gli affari europei
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 – Gazzetta Ufficiale
ANNO SCOLASTICO ed ESAMI DI STATO – DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22
(D.L. 8 aprile 2020, n. 22)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020
OGGETTO: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (20G00042) (GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020) – note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, prevedendo misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e di accelerazione e semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza del Ministro dell'istruzione; Ritenuta, altresi', la necessita' di dover prevedere misure eccezionali in tema di svolgimento di esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, nonche' per assicurare la continuita', pur in costanza dell'emergenza epidemiologica, delle attivita' formative delle Universita', ivi comprese quelle pratiche e di tirocinio; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020 1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi. 2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalita' dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessita' degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. 3. Nel caso in cui l'attivita' didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o piu' di esse e rimodulando le modalita' di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneita' di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017; c) le modalita' di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017; d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinche' detta prova sia aderente alle attivita' didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformita', in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017. 4. Nel caso in cui l'attivita' didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: a) le modalita', anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009; b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresi' di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonche' le modalita' e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneita' di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017; c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalita' anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruita' della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017; d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai sensi del comma 3. 5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalita' per l'adattamento agli studenti con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento, nonche' con altri bisogni educativi speciali. 6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1. 8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, puo' emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo alle specificita' del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti. 9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e ridotto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, e' riscontrata l'entita' dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati alle entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 – Gazzetta Ufficiale
Circolare ai prefetti, alcuni chiarimenti sulle disposizioni per la prevenzione del contagio Covid-19
Alcuni chiarimenti sull’applicazione dei divieti di assembramento e di spostamento delle persone, per la prevenzione del contagio Covid-19, sono stati forniti ai prefetti con una circolare del capo di Gabinetto Matteo Piantedosi.
OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti.
Si fa seguito alle precedenti circolari concernenti le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in atto, per fornire taluni chiarimenti in merito a profili applicativi in tema di divieto di assembramento e di spostamenti di persone fisiche.
Al riguardo, occorre ribadire che la finalità dei divieti e delle limitazioni imposti dalle disposizioni adottate risiede nell’esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio.In tale ottica, si inseriscono il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le restrizioni agli spostamenti sia intercomunali che infracomunali, nonché le prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale di
un metro fino alle limitazioni riguardanti l’attività motoria.Al riguardo, appare peraltro evidente come il perseguimento della predetta esigenza implichi valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete.
In questa ottica, il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all’aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall’esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall’utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).Nella medesima ottica, per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.
Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.
Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.
Si ricorda che, in ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona.
Nel pregare le SS.LL. di voler estendere le suddette indicazioni alle Forze di polizia, quotidianamente impegnate nella ricerca di un giusto equilibrio tra l’attenta vigilanza sulla corretta osservanza delle misure in argomento e la ragionevole verifica dei singoli casi, si confida nella consueta collaborazione e si ringrazia.
IL CAPO DI GABINETTO
Piantedosi
Circolare 31 marzo 2020. Misure urgenti in materia di contenimento
Fonte: Dichiarazioni del Presidente Conte
Conferenza stampa del Presidente Conte
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa di aver firmato il Dpcm che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.
“Il nostro Paese sta attraversando la fase acuta dell’ emergenza.- ha detto il Presidente Conte – Oggi abbiamo superato 13155 decessi. Questa è una ferita che ci addolora particolarmente, una ferita che mai potremo sanare. Ecco, non siamo nella condizione, lo voglio chiarire, di poter allentare le misure restrittive che abbiamo disposto. Non siamo nella condizione di poter alleviare i disagi e di risparmiare i sacrifici a cui si è sottoposti.” ha dichiarato il Presidente.
“Siamo sempre in stretto contatto con gli esperti del Comitato tecnico-scientifico, – ha proseguito Conte – i quali ci rappresentano che si iniziano a vedere gli effetti positivi delle misure restrittive sin qui adottate. Ma, ripeto, non siamo ancora nella condizione di potere iniziare ad abbracciare una prospettiva diversa.”
Pagina aggiornata al 25 aprile 2020
- Cosa prevedono le norme per gli spostamenti delle persone? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro?
Sono consentiti solo gli spostamenti da casa motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (per esempio, dover fare la spesa o comprare beni necessari) o per motivi di salute.
Inoltre, è vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per motivi di assoluta urgenza o per motivi di salute. È vietato anche ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
I motivi dello spostamento devono comunque essere dimostrati, anche mediante autocertificazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze dell’ordine statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni potrà essere oggetto di controlli successivi e la non veridicità di quanto dichiarato costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. - Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
È previsto il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus. - Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone. - Posso muovermi in città?I divieti e le raccomandazioni valgono anche per gli spostamenti all’interno del proprio comune, ivi comprese le regole dettate per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o di salute ovvero di necessità, nonché per il rientro alla propria abitazione.
- Recarsi in una delle qualsiasi attività commerciali rimaste aperte costituisce una motivazione valida per gli spostamenti?
Sì, ma alle condizioni specificate con la risposta alla domanda n. 1, e dunque per assolvere a una necessità della vita quotidiana dell’interessato (o del suo nucleo familiare) o per motivi di salute. Pertanto lo spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere giustificato nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione e dovrà sempre rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. - È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili. - È possibile fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita?
Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si ha la residenza o il domicilio sono vietati. È possibile spostarsi in altri Comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati. Il Ministero dell’Interno, con apposita circolare (n. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ, del 23 marzo u.s.), ha comunque chiarito che si può considerare giustificato lo spostamento dal Comune di residenza nel caso in cui il punto vendita per l’approvvigionamento di generi alimentari più vicino o più accessibile rispetto alla propria abitazione si trovi nel territorio di un Comune confinante. Il cittadino identificato in un comune diverso da quello di residenza ha comunque l’onere di addurre e comprovare di trovarsi in tale specifica situazione. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni. - Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita espressamente previste dal Dpcm 10 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2). - Le edicole sono aperte, ma posso andare a comprare un giornale o un periodico o rischio una sanzione?
L’acquisto dei quotidiani e dei periodici è ritenuto una “necessità”, quindi anche gli spostamenti da e per le edicole, che li vendono. - Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell’ambito della gestione dell’emergenza?
Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana). - L’operatore volontario del servizio civile universale può spostarsi per le esigenze connesse allo svolgimento del servizio?
Sì, può spostarsi. Sul modello di autodichiarazione pubblicato sul sito del Ministero dell’interno, in aggiunta alle altre informazioni richieste, indica che lo spostamento è determinato da “esigenze lavorative” e nelle note dichiara che “è operatore volontario del servizio civile universale, contrattualizzato con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, e opera con l’ente………….. (nome dell’ente)”. - Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni. - Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa o fruire di ferie o congedi. - Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
No, a meno che il rientro non sia un’assoluta urgenza o non sia motivato da ragioni di lavoro o di salute. Non è invece consentito alcuno spostamento dei lavoratori nelle attività temporaneamente sospese o di chi attualmente è in lavoro agile. - È possibile raggiungere la seconda casa?
No. È vietato trasferirsi o spostarsi, con qualsiasi mezzo, in un Comune diverso da quello in cui ci si trovava alla data del 22 marzo, salvo che per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Anche all’interno del Comune gli spostamenti sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. L’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni. - Posso andare a fare visita o a mangiare dai parenti?
No, non è uno spostamento necessario e, quindi, non rientra tra gli spostamenti ammessi dal decreto. - Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile. - Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?
Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori. - È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro?
Ciò è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ma si sottolinea che ciò è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. È quindi assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi. - Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?
L’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la prevista autodichiarazione. Resta ferma tuttavia la sospensione di tutte le cerimonie, anche religiose. - Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Consultare la Faq corrispondente nella sezione “Turismo”. - È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?
Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni Comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti. - Posso uscire con il mio animale da compagnia?
Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone. - Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?
Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati. Visite veterinarie necessarie e non procrastinabili possono avvenire solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali. Il professionista e il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina). - Sono consentiti gli spostamenti per accudire e curare animali, quali, ad esempio, i cavalli, gatti, cani di cui si è proprietari/responsabili, ma che non sono detenuti presso la propria abitazione?
No, tali spostamenti sono di norma vietati, perché alle esigenze anche di salute dell’animale provvede la struttura dove esso è alloggiato (maneggio, gattile, canile etc.). Lo spostamento [verso la struttura dove è alloggiato l’animale] è invece consentito se indispensabile per esigenze di salute e cura dell’animale, nei soli casi in cui la struttura abbia comunicato di non potersene fare carico. In tali limitati casi lo spostamento, negli eventuali controlli, dovrà essere giustificato mediante autocertificazione. - Si può uscire per fare una passeggiata?
Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. - È consentito fare attività motoria?
L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono sempre vietati gli assembramenti. - L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
No. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici è vietato. - Posso utilizzare la bicicletta?
L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto in prossimità della propria abitazione. In ogni circostanza deve comunque essere osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. - Quanti passeggeri possono viaggiare in automobile? Si può andare in due in moto?
Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi. - Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto delle restrizioni agli spostamenti delle persone?
Consultare la Faq corrispondente nella sezione “Violazioni e sanzioni”. - È consentito spostarsi per raggiungere un’azienda o un cantiere, anche se l’attività d’impresa è stata chiusa o sospesa?
Solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato dall’articolo 2 del DPCM del 22 marzo 2020. È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro. - È consentito lo spostamento sul territorio, anche fuori dal proprio comune di residenza, per l’esercizio di professioni che richiedono operazioni in loco, come nel caso di perizie, rilievi topografici-catastali e/o misurazioni di terreni e/o fabbricati?
Sì, sempre nel rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio. I motivi dello spostamento devono essere legati unicamente ad esigenze lavorative e comunque devono essere dimostrati, anche mediante autocertificazione che deve riportare tutte le indicazioni sul percorso più breve per il raggiungimento dei siti indicati e per le successive verifiche sull’esercizio effettivo di tale attività professionale in tali siti. - Come si devono comportare i transfrontalieri?
I lavoratori transfrontalieri potranno entrare e uscire, sia con mezzi privati che con il trasporto pubblico, dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, compresa l’autocertificazione ovvero altra documentazione comprovante rapporti di lavoro nello Stato confinante (vedi faq precedenti). - Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l’estero?
Faq in aggiornamento. Per informazioni urgenti si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Sono in rientro dall’estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a prendere in macchina all’aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo?
Sì, ma è consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione. Lo spostamento in questione rientra tra le fattispecie di “assoluta urgenza”, che dovrà essere autocertificato con il modulo messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, compilato in tutte le sue parti, indicando, in particolare, il tragitto percorso e il domicilio ove la persona si reca. Resta fermo l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all’autorità sanitaria. - Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?
Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti o che intendono entrare nel territorio italiano o uscire dallo stesso, a prescindere dalla loro nazionalità. - È consentito spostarsi per raggiungere un’azienda o un cantiere, anche se l’attività d’impresa è stata chiusa o sospesa?
Come previsto dal Dpcm 10 aprile 2020, per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. Dal 14 aprile è anche consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. Pertanto, gli spostamenti per e dalle sedi delle aziende la cui attività è sospesa, sono consentiti solo se funzionali alle attività consentite già specificate, nonché per eventuali urgenze, negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro. - Sono appena rientrato in Italia e sto trascorrendo il prescritto periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario (della durata di quattordici giorni) nell’abitazione o nella dimora indicata al momento del ritorno. Posso trasferirmi, durante questo periodo, in un’altra abitazione o dimora?
Sì, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario è consentito trasferirsi in un’abitazione o una dimora diversa da quella preventivamente indicata all’Autorità sanitaria, salvo che non siano insorti sintomi da COVID-19. Dal momento del trasferimento bisogna trascorrere nella nuova abitazione prescelta un periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di 14 giorni (il periodo trascorso nella prima abitazione non è computato, quindi in caso di trasferimento va perduto). Il trasferimento deve essere previamente comunicato all’Autorità sanitaria mediante una dichiarazione contenente: l’indirizzo completo della nuova abitazione o dimora, il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa, l’itinerario che si intende effettuare e l’impegno al rispetto delle vigenti prescrizioni per il contenimento del contagio anche per il raggiungimento della nuova dimora e per la sistemazione nella stessa. L’Autorità sanitaria inoltra la comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza. - Ho accompagnato una persona malata al dipartimento di emergenza o al pronto soccorso (DEA/PS), posso aspettare stazionando nella sala d’attesa?
No, agli accompagnatori dei pazienti al dipartimento di emergenza o al pronto soccorso (DEA/PS) non è consentito di permanere nelle sale d’attesa, salvo che non siano impartite diverse indicazioni del personale sanitario preposto. - Sono un parente o un conoscente di un paziente ospitato presso una struttura di lungo degenza, o in una residenza sanitaria assistita (RSA), o in hospice, o in strutture riabilitative, per anziani, autosufficienti e non, posso andare a fargli visita?
L’accesso in tali strutture da parte di parenti e conoscenti dei pazienti ivi ospitati è consentito solo nei casi indicati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui è necessario preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni. - Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da una terza persona?
Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti è consentito farsi accompagnare da un parente o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici. In tale caso, si è tenuti a percorrere il tragitto strettamente necessario allo spostamento. Si precisa, inoltre, che le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro (il passeggero si può sedere sul sedile posteriore) e che non si può andare in due in moto, sulla quale la distanza minima di un metro non è rispettabile. Questi limiti non valgono solo se i mezzi sono utilizzati da persone conviventi. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato.
Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta. - Abito in un luogo di montagna/collina oppure in un luogo di mare/lago/fiume, mi è consentito fare una passeggiata in montagna/collina o in riva al mare/lago/fiume?
Sì. È sempre possibile svolgere l’attività motoria in prossimità della propria abitazione principale, o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020, con la conseguenza che è ammesso, per coloro che abitano in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini – e sempre che non si tratti di soggetto per il quale è fatto divieto assoluto di mobilità in quanto sottoposto alla misura della quarantena o risulti positivo al virus – effettuare tale attività in detti luoghi (ivi compreso fare il bagno al mare/fiume/lago) purché individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Ciò in quanto i predetti non sono luoghi chiusi al pubblico, come invece lo sono, attualmente, i parchi e le aree verdi urbane, e altresì gli stabilimenti balneari, in cui permane il divieto di ingresso e circolazione.
Resta fermo che deve trattarsi esclusivamente di attività effettuate senza che occorra allontanarsi dalla propria abitazione e senza che si renda quindi necessario l’utilizzo di mezzi di locomozione pubblici o privati, né significativi spostamenti.
Sono fatti salvi, peraltro, diversi e più stringenti divieti imposti su base locale perché giustificati da specifiche situazioni territoriali.
La sussistenza delle condizioni in questione (attività motoria svolta in prossimità alla propria abitazione) potrà essere giustificata con autocertificazione, se gli agenti che fanno i controlli la richiedono.
Fonte: Dichiarazioni del Presidente Conte
Consiglio dei Ministri n. 38, conferenza stampa del Presidente Conte
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha tenuto a Palazzo Chigi una conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri n. 38.
Il Consiglio dei Ministri è convocato per il 24 marzo 2020, alle ore 14.00, a Palazzo Chigi con il seguente ordine del giorno:
- DECRETO-LEGGE:Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (PRESIDENZA-SALUTE)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Modifica al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (POLITICHE AGRICOLE);
- PROVVEDIMENTO A NORMA DELL’ARTICOLO 143 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
Proposta di proroga di scioglimento di un consiglio comunale; - VARIE ED EVENTUALI…
Seguirà testo del Decreto Legge…
Fonte: Governo – Ministero della Salute
Decreto legge 19, in vigore da oggi e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 marzo
Il Decreto legge 19, in vigore da oggi e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 marzo, raccoglie e conferma la disciplina fin qui emenata per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ai Presidenti di Regione è attribuita la facoltà di introdurre misure ulteriormente restrittive, in risposta a situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio.
A garanzia del rispetto delle misure di distanziamento sociale il Decreto del 25 marzo inasprisce il sistema sanzionatorio, disciplinato dall’art.4.
Sanzioni
Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle misure restrittive avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Pubblici esercizi, attività produttive o commerciali
Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. La sanzione si applica in particolare per le attività previste dall’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa):
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cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
-
palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi;
-
servizi educativi per l’infanzia, scuole, università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, corsi professionali, master e altri analoghi corsi;
-
attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
-
attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
-
altre attività d’impresa o professionali, ad esclusione dei servizi di pubblica necessità;
-
fiere e mercati.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Quarantena, divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione
La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).
Controlli delle Forze di polizia e delle Forze armate
Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Data di pubblicazione: 26 marzo 2020 , ultimo aggiornamento 26 marzo 2020
Fonte: Dichiarazioni del Presidente Conte
24 Marzo 2020
Il Comunicato Stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio dei Ministri n. 38.
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, martedì 24 marzo 2020, alle ore 14.55 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
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MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Decreto-legge
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.
Tra le misure adottabili rientrano:
- la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
- la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
- la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
- la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
- la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
- la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
- la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
- la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
- la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
- l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.
Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.
È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.
Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.
Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).
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ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Modifica al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova, ha approvato un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che modifica l’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Per effetto del trasferimento delle competenze in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, si redistribuiscono le competenze che permangono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e se ne fissa la dotazione organica dirigenziale.
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DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, in considerazione della necessità di completare l’azione di ripristino dei principi di legalità all’interno dell’amministrazione comunale, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga per sei mesi dello scioglimento dei Consiglio comunale di Delianuova (Reggio Calabria).
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Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 17.30.
Nuova ordinanza sugli SPOSTAMENTI – 22 marzo 2020
Da oggi è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Lo stabilisce l’ordinanza adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell’Interno che rimarrà efficace fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 3 del decreto legge numero 6/2020.
“Sono giorni cruciali. Bisogna ridurre al minimo gli spostamenti – ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, commentando la nuova ordinanza -. Chi da domani non andrà più al lavoro è essenziale che resti a casa e aiuti così tutti quelli che devono continuare a lavorare. È fondamentale che ciascuno faccia la propria parte”.
DECRETO-LEGGE 22 marzo 2020
Coronavirus, Dpcm 22 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Di seguito il testo del Dpcm.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;
DECRETA:
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
- a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
- b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
- c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
- g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Art. 2.
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Roma, 22 MARZO 2020
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
DPCM 22 marzo 2020, il pdf
Dpcm 22 marzo 2020: elenco delle attività che restano aperte e relativi codici Ateco
1 | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3 | Pesca e acquacoltura
5 | Estrazione di carbone
6 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
9.1 | Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
10 | Industrie alimentari
11 | Industria delle bevande
13.96.20 | Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94 | Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95 | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 | Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20 | Fabbricazione di imballaggi in legno
17 | Fabbricazione di carta
18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 | Fabbricazione di pro.dotti chimici
21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1 | Fabbricazione di articoli in gomma
22.2 | Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10 | Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6 | Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1 | Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
28.3 | Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
28.93 | Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00 | Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 | Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 | Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 | Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 | Fabbricazione di casse funebri
33 | Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35 | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 | Gestione delle reti fognarie
38 | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 | Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 | Ingegneria civile
43.2 | Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2 | Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 | Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 | Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 | Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 | Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del ta acco
46.46 | Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2 | Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
46.61 | Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19 | Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91 | Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 | Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71 | Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 | Trasporto marittimo e per vie d’acqua
51 | Trasporto aereo
52 | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 | Servizi postali e attività di corriere
55.1 | Alberghi e strutture simili
J (DA 58 A 63) | Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66) | Attività finanziarie e assicurative
69 | Attività legali e contabili
70 | Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 | Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 | Ricerca scientifica e sviluppo
74 | Attività professionali, scientifiche e tecniche
75 | Servizi veterinari
80.1 | Servizi di vigilanza privata
80.2 | Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 | Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00 | Attività dei cali center
82.92 | Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 | Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84 | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 | Istruzione
86 | Assistenza sanitaria
87 | Servizi di assistenza sociale residenziale
88 | Assistenza sociale non residenziale
94 | Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 | Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 | Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 | Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 | Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
Elenco attività aperte: allegato 1 al Dpcm 22 marzo 2020 (.pdf testo)
Fonte: Dichiarazioni del Presidente Conte
Sabato, 21 Marzo 2020
Dichiarazioni del Presidente Conte
Sabato, 21 Marzo 2020
Dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle nuove misure per il contenimento dell’epidemia.
Buonasera a tutti, sin dall’inizio ho scelto la linea della trasparenza, la linea della condivisione, ho scelto di non minimizzare, non nascondere la realtà che ogni giorno è sotto i nostri occhi. Ho scelto di rendere tutti voi partecipi della sfida che siamo chiamati ad affrontare, è la crisi più difficile che il Paese sta vivendo dal secondo Dopoguerra. In questi giorni durissimi, siamo chiamati a misurarci con immagini, con notizie che ci feriscono, ci lasciano un segno che rimarrà sempre impresso nella nostra memoria, anche quando questo, ci auguriamo presto, sarà finito.
La morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova, questi decessi per noi, per i valori con cui siamo cresciuti, per i valori che ancora oggi noi condividiamo, non sono semplici numeri, quelle che piangiamo sono persone, sono storie di famiglie che perdono gli affetti più cari.
Le misure sin qui adottate, l’ho già detto, richiedono tempo prima che possano spiegare i loro effetti, dobbiamo continuare a rispettare tutte le regole con pazienza, con responsabilità, con fiducia. Sono misure severe, ne sono consapevole, rimanere a casa, rinunciare a radicate abitudini, non è affatto facile ma non abbiamo alternative, in questo momento dobbiamo resistere perché solo in questo modo riusciremo a tutelare noi stessi e a tutelare le persone che amiamo.
Il nostro sacrificio di rimanere a casa è per altro minimo, se paragonato al sacrificio che stanno compiendo altri concittadini, negli ospedali, nei luoghi cruciali per la vita del Paese c’è chi rinuncia, chi rischia molto di più. Penso in particolare innanzitutto ai medici, agli infermieri ma penso anche alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, agli uomini e alle donne della Protezione Civile, ai commessi dei supermercati, ai farmacisti, agli autotrasportatori, ai lavoratori dei servizi pubblici, anche ai servizi dell’informazione, donne e uomini che non stanno andando semplicemente a lavorare, ma compiono ogni giorno un atto di grande responsabilità verso l’intera nazione. Compiono un atto di amore verso l’Italia intera.
Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo: la decisione assunta dal Governo è quella di chiudere, nell’intero territorio nazionale, ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali.
Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio con i sindacati, con le associazioni di categoria, per stilare una lista dettagliata in cui sono indicate le filiere produttive delle attività dei servizi di pubblica utilità, quelli che sono più necessari per il funzionamento dello Stato in questa fase di emergenza.Continueranno a rimanere aperti tutti i supermercati, tutti i negozi di generi alimentari e di prima necessità. Quindi, fate attenzione, non abbiamo previsto nessuna restrizione sui giorni di apertura dei supermercati. Invito tutti a mantenere la massima calma, non c’è ragione di fare una corsa agli acquisti, non c’è ragione di creare code che in questo momento non si giustificano affatto. Continueranno a rimanere aperte anche farmacie, parafarmacie, continueranno a venire assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari. Assicureremo tutti i servizi pubblici essenziali, ad esempio i trasporti. Assicureremo ovviamente anche tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali.Assicureremo ovviamente anche tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali.
Al di fuori delle attività ritenute essenziali, consentiremo solo lo svolgimento di lavoro modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale.
Rallentiamo il motore produttivo del Paese, ma non lo fermiamo.
È una decisione non facile, ma è una decisione che ci consente, ci predispone ad affrontare la fase più acuta del contagio.
È una decisione che si rende necessaria, oggi in particolare, per poter contenere quanto più possibile la diffusione dell’epidemia.
L’emergenza sanitaria – ma lo avevamo previsto – sta tramutando in piena emergenza economica, ma a voi tutti dico: “Lo Stato c’è. Lo Stato è qui”. Il Governo interverrà con misure straordinarie che ci consentiranno di rialzare la testa e ripartire quanto prima.
Mai come ora la nostra comunità deve stringersi forte, come una catena a protezione del bene più importante: la vita. Se dovesse cedere anche solo un anello, questa barriera di protezione verrebbe meno, esponendoci a pericoli più grandi, per tutti.
Quelle rinunce che oggi vi sembrano un passo indietro, domani ci consentiranno di prendere la rincorsa e ritornare presto nelle nostre fabbriche, nei nostri uffici, nelle nostre piazze, fra le braccia di parenti, di amici.
Stiamo rinunciando alle abitudini più care, lo facciamo perché amiamo l’Italia, ma non rinunciamo al coraggio e alla speranza nel futuro. Uniti ce la faremo.
Covid-19, Speranza: “Garantire efficace distanziamento sociale”
Comunicato n. 119
Data del comunicato 20 marzo 2020
Rif: Comunicato n. 119
«È necessario fare ancora di più per contenere il contagio. Garantire un efficace distanziamento sociale è fondamentale per combattere la diffusione del virus. Il comportamento di ciascuno è essenziale per vincere la battaglia».
Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo avere firmato la nuova ordinanza con l’allargamento delle misure restrittive. Ordinanza che sarà in vigore fino al 25 marzo e che prevede:
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Speranza: “Per limitare gli spostamenti puntiamo con forza sulla ricetta medica via email o con messaggio sul telefono”
Comunicato n. 118
Data del comunicato 19 marzo 2020
“Dobbiamo fare di tutto per limitare gli spostamenti e ridurre la diffusione del virus Covid-19. Puntiamo con forza sulla ricetta medica via email o con messaggio sul telefono. Un passo avanti tecnologico che rende più efficiente tutto il Sistema sanitario nazionale”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, commenta la firma, in queste ore, da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile di un’ordinanza che consente ai cittadini di ottenere dal proprio medico il “Numero di ricetta elettronica” senza più la necessità di ritirare fisicamente, e portare in farmacia, il promemoria cartaceo. Si tratta di un’ulteriore misura che viene incontro alla necessità di limitare la circolazione dei cittadini e di arrestare i contagi del nuovo coronavirus.
“Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore – si legge nell’ordinanza – l’assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l’acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica tramite:
a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);
b) comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;
c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico”.
Nella stessa ordinanza, disposta di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, vengono disciplinate anche tutte le modalità operative per farmacie e ASL per i farmaci distribuiti in modalità diverse dal regime convenzionale e per i medicinali che richiedono un controllo ricorrente dei pazienti.
Data di pubblicazione: 19 marzo 2020 , ultimo aggiornamento 19 marzo 2020
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18
Quadro riepilogativo D.L. 17 marzo 2020, n. 18
Fonte: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37
Lunedì, 16 Marzo 2020
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, lunedì 16 marzo 2020, alle ore 12.05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
COVID-19, MISURE STRAORDINARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL SOSTEGNO ALL’ECONOMIA
Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, del Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:
- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti. In particolare, con i precedenti interventi, sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex “zona rossa”, sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.
Di seguito una panoramica delle misure economico-finanziarie sui 4 fronti principali.
1. Misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria
- vengono individuate le coperture per le 20.000 assunzioni già deliberate per il Sistema sanitario nazionale;
- il Fondo emergenze nazionali viene incrementato complessivamente di 1,65 miliardi;
- lo stanziamento di risorse per gli straordinari del personale sanitario viene incrementato di 150 milioni di euro per il 2020;
- il finanziamento dell’aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive (anche in deroga ai limiti di spesa) mentre le strutture private devono mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, i locali e le proprie apparecchiature (per un costo di 340 milioni);
- l’autorizzazione a Invitalia a erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (50 milioni);
- la previsione che la Protezione civile possa disporre la requisizione da soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni mobili necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria. I Prefetti potranno disporre la requisizione di alberghi o altri immobili aventi analoghe caratteristiche per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria (150 milioni);
- la possibilità di incrementare il personale medico e infermieristico militare con una ferma eccezionale di un anno, mentre vengono potenziati i servizi sanitari militari. L’Inail potrà assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri, mentre viene incrementato lo stanziamento a favore dell’Istituto Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica (il totale di questi interventi assomma a 64 milioni);
- la possibilità, ove non sia possibile reclutare nuovo personale, di trattenere in servizio il personale del Sistema Sanitario Nazionale che avrebbe i requisiti per la pensione;
- una deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, per consentire l’esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha conseguito una professione sanitaria all’estero, regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea;
- disposizioni sull’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, con la previsione che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, abiliti all’esercizio della professione di medico chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all’interno del corso di studi;
- l’introduzione di disposizioni in merito all’anticipazione del prezzo nei contratti pubblici, volte a velocizzare le procedure d’acquisto e di pagamento di materiali e strumentazioni sanitari;
- lo stanziamento di fondi per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all’emergenza per le Forze di polizia, le Forze armate, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale della carriera prefettizia, quello dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno e quello delle polizie locali, nonché per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, e per assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale;
- lo stanziamento di fondi per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici;
- l’istituzione del Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni;
- la previsione che, nella vigenza dello stato di emergenza e, in ogni caso, sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie già previste, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità;
- la disciplina relativa alla nomina con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
2. Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l’obiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa dell’emergenza
- la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
- la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
- è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli;
- è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;
- misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio: riconoscimento di un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell’attività. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del decreto;
- si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);
- a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine;
- il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;
- misure per il trasporto aereo, come il riconoscimento di compensazioni per i danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, l’incremento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riconversione e riqualificazione del personale del settore, nonché la previsione della costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, in considerazione della situazione determinata dall’emergenza sulle attività di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. entrambe in amministrazione straordinaria;
- l’incremento della dotazione dei contratti di sviluppo, per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
- misure in favore del settore agricolo e della pesca, come la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.
3. Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese
Per evitare a imprese e nuclei familiari la carenza di liquidità sono stati previsti numerosi interventi, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario. Di seguito i principali.
- Una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
- potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio:
- la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso;
- l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
- l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza coronavirus;
- la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
- eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
- la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
- la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia;
- la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento
- la sospensione dei termini operativi del fondo;
- estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
- estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
- facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
- estensione dell’impiego delle risorse del Fondo;
- rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;
- estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa;
- misure per l’incremento dell’indennità dei collaboratori sportivi;
- la costituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere l’internazionalizzazione del sistema Paese;
- immediata entrata in vigore del “volatility adjustment” per le assicurazioni;
- possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);
- introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi. L’obiettivo è di liberare così circa 10 miliardi di ulteriori investimenti;
- incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali;
- norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
- l’istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura;
- l’aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la possibilità di richiedere il venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori.
4. Misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità
- Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
- sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
- differimento scadenze – per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
- disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
- sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate;
- sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
- premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
- l’introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo;
- donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
- affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
- disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico, nonché di trasporto navale, come l’esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020;
- disposizioni di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela;
- la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale;
- misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa.
Inoltre, il decreto introduce ulteriori misure, tra le quali:
- nuove misure per contenere gli effetti dell’emergenza in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare, quali, tra l’altro, il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni;
- misure per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle carceri;
- misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, con la previsione che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono;
- disposizioni per l’utilizzo in deroga della quota libera dell’avanzo di amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all’esercizio finanziario 2020 e per la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali;
- misure per assicurare il recupero delle eccedenze alimentari e favorirne la distribuzione gratuita agli indigenti;
- la possibilità, fino alla fine dello stato d’emergenza, per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni di riunirsi in videoconferenza;
- la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
- misure per lo svolgimento del servizio postale, con la previsione che, fino al 31 maggio 2020, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati, alla distribuzione dei pacchi, la firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito e ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta:
- norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022;
- il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti;
- misure per la continuità dell’attività formativa e a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, con l’istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e la proroga dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019, e dei termini di ogni adempimento connesso, al 15 giugno 2020;
- contributi per le piattaforme per la didattica a distanza;
- misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari;
- la proroga del mandato dei componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza;
- la proroga di sei mesi del termine per l’indizione del referendum confermativo della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.
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PROROGA DEI TERMINI PER L’ADOZIONE DI DECRETI LEGISLATIVI
Disegno di legge
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, ha approvato un disegno di legge che dispone la proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.
In considerazione dello stato di emergenza per il rischio sanitario connesso alla diffusione del virus COVID-19, il disegno di legge proroga di tre mesi i termini con scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020.
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DELIBERAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio e il conseguente stanziamento di un milione di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per far fronte alle prime necessità.
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DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ha deliberato lo scioglimento per diciotto mesi del Consiglio comunale di Sant’Antimo (Napoli) e il contestuale affidamento dell’amministrazione dell’ente a una Commissione di gestione straordinaria.
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CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di autorizzare il Ministro per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, ad esprimere il parere favorevole del Governo sull’ipotesi di sequenza contrattuale ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018, stipulata il 27 novembre 2019, finalizzata a definire una specifica disciplina per l’adeguamento retributivo per il personale italiano assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nelle sedi diplomatiche e negli Istituti italiani di cultura all’estero.
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CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha deliberato la costituzione in giudizio dello Stato nel conflitto di attribuzione promosso dalla regione Veneto avverso il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 5 dicembre 2019, n. 1676, recante la “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area alpina compresa tra il Comelico e la Val d’Ansiei, comuni di Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore” (BL),.
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NOMINE
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato:
- su proposta del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, la nomina a Vice Comandante generale dell’Arma dei carabinieri del generale di corpo d’armata Gaetano Angelo Antonio MARUCCIA;
- su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, la promozione al grado di generale di Corpo d’armata del Generale di divisione del ruolo normale – Comparto ordinario della Guardia di finanza Piero BURLA.
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LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato undici leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato:
- di impugnare la legge della Regione Abruzzo n. 3 del 28 gennaio 2020, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)”, in quanto una norma in materia urbanistica si pone in contrasto con la disciplina statale in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e viola l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché i principi di ragionevolezza e buon andamento, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione; un’altra norma riguardante i finanziamenti pubblici per le associazioni di promozione sociale lede i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3 della Costituzione e di autonomia delle formazioni sociali e sussidiarietà degli enti del terzo settore, di cui all’articolo 2 e 118, ultimo comma, della Costituzione; un’altra norma ancora in materia di benefici abitativi lede i principi di uguaglianza e di ragionevolezza espressi dall’articolo 3 della Costituzione; altre norme di carattere finanziario violano, infine, l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione e l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici;
- di non impugnare
- la legge la legge della Regione Sicilia n. 1 del 24/01/2020, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020”;
- la legge della Regione Veneto n. 1 del 24/01/2020, recante “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali”;
- la legge della Regione Veneto n. 2 del 24/01/2020, recante “Disposizioni in materia di enti locali”;
- la legge della Regione Abruzzo n. 2 del 21/01/2020, recante “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) Sentenza Corte d’Appello di L’Aquila n. 906/2019”;
- la legge della Regione Basilicata n. 3 del 28/01/2020, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e degli Organismi e degli Enti strumentali della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2020”;
- la legge della Regione Marche n. 1 del 20/01/2020, recante “Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 “Norme per la disciplina delle attività estrattive”;
- la legge della Regione Abruzzo n. 4 del 28/01/2020, recante “Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022”;
- la legge della Regione Lombardia n. 1 del 31/01/2020, recante “Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Somaglia e Casalpusterlengo, in provincia di Lodi”;
- la legge della Regione Veneto n. 3 del 30/01/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e disposizioni correlate di modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali””;
- la legge della Regione Veneto n. 4 del 30/01/2020, recante “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti”.
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Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 14.05.
Fonte: Consiglio dei Ministri n.37, la dichiarazione del Presidente Conte
Lunedì, 16 Marzo 2020
Al termine del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, hanno illustrato in conferenza stampa il Decreto #CuraItalia. In apertura la dichiarazione del Presidente Conte.
Buongiorno a tutti,
abbiamo appena concluso i lavori del Consiglio dei Ministri e questo è un passaggio importante, quello che c’è stato oggi, perché abbiamo approvato il decreto legge contenente le misure economiche.
Il Governo è vicino alle tante imprese, ai commercianti, ai liberi professionisti, alle famiglie, ai nonni e alle mamme, ai papà, anche ai giovani, che stanno facendo tutti enormi sacrifici per il bene comune, per il bene più alto che è quello della salute: la salute dei cittadini, la salute pubblica.
Nessuno deve sentirsi abbandonato. È stato questo il nostro obiettivo fin dall’inizio e oggi questa deliberazione, questa approvazione del decreto legge lo dimostra.
Lo Stato è qui, le misure di sostegno e di spinta che sono state inserite in questo decreto ne sono concreta testimonianza. Concreta testimonianza della presenza dello Stato. Stiamo offrendo una nostra risposta anche sul terreno economico, possiamo quindi parlare di modello italiano non solo per quanto riguarda la strategia di contrasto alla diffusione del contagio, ma possiamo iniziare a parlare anche di un modello italiano anche per quanto riguarda la strategia, la politica economica per far fronte a questa grande emergenza economica e sociale. Siamo stati i primi a mettere in campo qualcosa come 25 miliardi di euro di denaro fresco a beneficio del sistema economico italiano, a beneficio delle imprese, a beneficio delle famiglie. E attiviamo flussi, attenzione, per complessivi 350 miliardi.
Questa è una manovra economica poderosa. Permettetemi di sottolinearlo: non abbiamo mai pensato e dimostriamo di non pensare di poter combattere un’alluvione con gli stracci, con i secchi, noi stiamo cercando di costruire, pienamente partecipi degli sforzi che tutti gli italiani stanno facendo, una vera e propria diga per proteggere imprese, famiglie e lavoratori. Su questa strada vogliamo che l’Europa ci segua.
I segnali, i primi pronunciamenti sono importanti ma è chiaro che l’Italia è promotrice di un messaggio che si estende a tutte le istituzioni europee. Il ministro Gualtieri tra un po’ – adesso lascerò la parola a lui – entrerà nell’Eurogruppo e io fra qualche minuto avrò una videoconferenza con il G7.
L’Italia è in prima fila. Dobbiamo agevolare e sostenere gli Stati in questa fase facendo tutto quello che serve per aiutare i nostri cittadini. È una partita europea che va giocata a viso aperto con spirito di collaborazione e una strategia condivisa di aiuto, di solidarietà vera ed effettiva che noi vogliamo mettere in campo. E confidiamo che tutti gli altri Stati membri ci seguiranno.
Ancora, e concludo lasciando la parola al ministro Gualtieri, con questo decreto, forte e deciso nei numeri delle misure, noi non esauriamo il nostro compito per quanto riguarda gli interventi in campo economico.
Siamo consapevoli che questo decreto non basterà ma voglio dire ai lavoratori, alle imprese e alle famiglie che oggi il governo risponde presente e risponderà presente anche domani.
Domani ovviamente dovremo già predisporre nuove misure perché dovremo anche ricostruire un tessuto economico-sociale che viene fortemente intaccato da questa emergenza. Come? Con un piano di ingenti investimenti che dovremo ovviamente promuovere con una rapidità che il nostro Paese non ha mai conosciuto prima. Quindi semplificazione, innovazione, alleggerimento delle tasse. Concludo dicendo che sono davvero orgoglioso perché sono partecipe di questa grandiosa comunità che addirittura ho l’onore di guidare in questo frangente così complesso, così delicato per la nostra storia. Tanti italiani sono direttamente in trincea negli ospedali, nelle fabbriche, nelle farmacie, dietro le casse di un supermercato. Tanti rimangono a casa ma non rimangono inerti. Li sostengono da un balcone, da una finestra, cantano con loro, cantano l’inno nazionale. Possiamo essere davvero orgogliosi di essere italiani. Insieme ce la faremo.
Riferimento legislativo la seguente circolare:
Fonte ufficiale
Direzione generale della Prevenzione sanitaria – Ministero della Salute
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