1. Quali sanzioni sono previste dal 26 marzo in caso di violazione delle norme?
    Dal 26 marzo, con l’entrata in vigore del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  le sanzioni sono state rese più severe e immediate. In generale, per chi viola le misure di contenimento dell’epidemia si prevede una sanzione amministrativa in denaro (da 400 a 3.000 euro). Se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni possono arrivare fino a 4.000 euro. Oltre a questo, in caso di violazione delle misure di contenimento previste per pubblici esercizi, attività sportive, ludiche o di intrattenimento, attività di impresa o professionali e commerciali, può essere imposta la immediata sospensione dell’attività fino a 30 giorni. In caso di reiterazione le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (quindi da 800 a 6000 euro oppure 8.000 euro se commesse mediante l’utilizzo di un veicolo), mentre quella accessoria è applicata nella misura massima.
    Il mancato rispetto della quarantena da parte di chi è risultato positivo al Covid-19, invece, comporta sanzioni penali: arresto da 3 a 18 mesi e pagamento di un’ammenda da 500 a 5000 euro, senza possibilità di oblazione. In ogni caso, se nel comportamento di chi commette la violazione delle misure di contenimento suddette sono riscontrati gli elementi anche di un delitto, resta la responsabilità penale per tale più grave reato. Quindi, ad esempio, rendere dichiarazioni false nelle dichiarazioni sostitutive consegnate alle forze di polizia durante i controlli resta un reato, che comporta l’immediata denuncia. 
  2. È prevista l’iscrizione nel casellario giudiziale?
    La sanzione amministrativa (di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19) non viene iscritta nel casellario giudiziale. Viene, invece, iscritta la condanna per il nuovo reato contravvenzionale (di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 4), che punisce la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla  propria  abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”), salvo che sia stato concesso uno dei benefici previsti dal Codice penale agli articoli 163 (Sospensione condizionale della pena) e 175 (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). In ogni caso anche tale condanna risulterà nel casellario nei casi in cui il relativo certificato sia rilasciato su richiesta di una pubblica amministrazione.


F.A.Q. DELLA FASE 2 AGGIORNATE