- Gli studi privati devono restare chiusi?
No, non è prevista in generale la chiusura delle attività professionali. In ogni caso, è fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. - Le strutture sanitarie private, ivi compresi gli studi e le cliniche odontoiatriche, possono continuare ad operare e a erogare i propri servizi?
Sì, ma esclusivamente per le prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale d’attesa. I professionisti e gli operatori si attengono scrupolosamente ai protocolli di sicurezza anti-contagio, garantiscono l’accesso di un solo paziente per volta e sono tenuti ad avvalersi di strumenti di protezione individuale. - Sono incluse nella sospensione le attività dei call center?
No. Tuttavia si raccomanda il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile e resta fermo il rispetto delle misure di prevenzione e di protezione indicate dalle competenti autorità sanitarie e di protezione civile. - Società di spedizioni e agenzie di operazioni doganali chiudono? Un’azienda che consegna pacchi e fa logistica chiude, non essendo un’attività produttiva?
No, non è prevista la chiusura per questo tipo di attività. È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. - I soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attività?
Sì. L’attività può continuare ad essere espletata in quanto espressamente autorizzata dall’allegato 3 del Dpcm 10 aprile 2020, codice Ateco 33. - Le attività di noleggio di auto, veicoli e furgoni (anche collegati alla filiera alimentare) rientrano tra quelle sospese?
No, possono proseguire, sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite per il contenimento e il contrasto alla diffusione del COVID-19. Naturalmente, per l’utilizzatore del veicolo preso a noleggio valgono le stesse regole previste per gli spostamenti (v. faq spostamenti). - Le autoscuole e gli studi di consulenza automobilistica sono considerati soggetti che svolgono attività assimilabile ai “servizi assicurativi”? Possono quindi proseguire le proprie attività?
Le autoscuole devono sospendere l’attività formativa, eccetto quella a distanza. Possono continuare a svolgere le altre attività (servizi di agenzia, di assicurazione e simili). Anche gli studi di consulenza automobilistica possono continuare a svolgere la propria attività, inclusa quella di tipo assicurativo. - Le agenzie di pratiche auto possono proseguire l’attività?
Le agenzia di pratiche auto possono proseguire l’attività solo se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. - Le agenzie immobiliari sono da considerare servizio necessario?
Le agenzie immobiliari non sono un servizio essenziale e devono quindi sospendere le proprie attività. - Sono consentite anche attività collegate a quelle essenziali? (Per esempio, un commercialista esterno che lavora per una ditta di trasporti)
Le attività professionali non sono soggette alla sospensione. Di conseguenza, un commercialista può lavorare per una società di trasporti come per qualsiasi altro cliente. È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. - Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?
Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita. L’articolo 2, comma 2, del Dpcm 10 aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali). - È possibile far fare lavori urgenti di riparazione nella propria abitazione principale?
È possibile esclusivamente nel caso in cui i lavori di riparazione siano effettivamente indispensabili. - Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?
Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 3 del Dpcm 10 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico). - L’elenco delle attività inerenti i servizi alla persona consentite è tassativo?
Sì, l’elenco dei servizi consentiti è tassativo. - È consentito spostarsi per raggiungere un’azienda o un cantiere, anche se l’attività d’impresa è stata chiusa o sospesa?
Si veda la medesima faq nella sezione spostamenti. - È consentito all’imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un’azienda o a un cantiere chiuso, per verificare lo stato dei beni o per per motivi di sicurezza?
È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste “accese”, ovvero “sotto pressione” (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori. - È stata resa critica la figura del manutentore per il mantenimento in funzione dei beni aziendali. Pacifico quando esso è esterno, ma se è un dipendente a occuparsene? Come ci si comporta?
Se tali funzioni sono svolte da personale interno all’azienda, ciò deve risultare da documentazione interna (ad esempio nel DVR), anche perché il manutentore interno dovrà essere altresì in possesso della necessaria formazione e addestramento specifico. Qualora dovesse recarsi in azienda per esigenze indifferibili, sarebbe opportuno che tali elementi specifici risultino dall’autocertificazione appositamente predisposta. - Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività di backoffice non effettuabili da remoto possono essere proseguite?
Ferme la sospensione dell’attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito lo svolgimento in sede di attività fondamentali, indifferibili e inderogabili purché del tutto estranee a quella produttiva (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), limitando il più possibile il numero del personale presente e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali. - Qualora l’attività della mia impresa sia sospesa, posso mantenere un presidio di dipendenti in azienda con funzioni di sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione?
Ferme la sospensione dell’attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito l’accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate, il numero di persone presenti per le citate attività deve essere il più possibile limitato e comunque non deve trattarsi dello stesso personale addetto alla produzione. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali. - Le filiere critiche ora si riferiscono al sistema Italia. Se un’attività non critica sta realizzando beni per un ente critico europeo (es. ospedali) può tenere aperto?
Per la produzione, valgono le regole nazionali: quello che si può produrre per il mercato nazionale si può produrre per l’estero. La filiera a monte (materie prime e semilavorati, servizi accessori) e a valle (commercializzazione e trasporto) si può trovare in 3 circostanze: sta nei codici Ateco permessi (ad esempio trasporto o produzione di prodotti chimici) o è produzione a ciclo continuo: può continuare liberamente; non sta nei codici Ateco ma sta producendo beni per la filiera “garantita”: può continuare limitatamente a tale ambito, previa dichiarazione al prefetto e finché non sopravvenga, eventualmente, una diversa valutazione sul punto di quest’ultimo; non sta nei codici Ateco permessi: se deve continuare a produrre, può chiedere deroga solo ai sensi del precedente n. 2. Naturalmente, se ci sono altre attività che possono essere svolte in smart working o a distanza, possono continuare. - La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto?
No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l’attività ricade tra quelle essenziali riportate nell’allegato. Tale comunicazione è invece richiesta per continuare a svolgere una attività non ricompresa fra i codici Ateco indicati nell’allegato, ove se ne assuma la necessità per la continuità di una delle filiere prioritariamente e assolutamente garantite, ed è appunto sulla verifica di tale necessità che dovrà appuntarsi il controllo prefettizio. - Un’impresa che svolge un’attività indicata nell’allegato ovvero che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero che produce, trasporta, commercializza o consegna farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari può operare nei confronti di un cliente straniero?
Sì. Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del Dpcm 10 aprile 2020, e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività essenziali, comprese quelle necessarie a fronteggiare l’emergenza di cui all’art. 2, comma 5, del Dpcm e ai servizi essenziali e di pubblica utilità, le stesse possono essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri. - Un’impresa che svolge un’attività funzionale può operare nei confronti di un cliente straniero?
Sì. Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del Dpcm 10 aprile 2020, e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività funzionali, le stesse possono essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri. - Le attività di produzione di prodotti cosmetici e per l’igiene personale possono proseguire?
Sì, tali attività possono proseguire, in quanto finalizzate alla commercializzazione di prodotti per l’igiene personale. - L’attività della mia impresa è esclusa da quelle che possono proseguire, tuttavia abbiamo scorte di magazzino e vendiamo i nostri prodotti tramite e-commerce. Ci sono limitazioni per tali vendite sia in territorio nazionale che all’estero? Il mio personale preposto alla gestione del magazzino e alle spedizioni può accedere ai locali dell’impresa?
Il Dpcm 10 aprile 2020 consente il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato a distanza (on line, telefonica…) con consegna a domicilio, essendo tale modalità di vendita comunque autorizzata, a condizione che rientri tra le modalità di esercizio dell’impresa. Pertanto, ferma restando la sospensione dell’attività di produzione, non sussistono limiti alle attività di e-commerce al dettaglio delle sole merci già prodotte prima di detta sospensione, fermo restando, per le attività non svolte da remoto, il necessario rispetto delle regole di sicurezza previste per il contrasto al virus COVID-19.
Conseguentemente:
– le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), ove possibile, devono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
– le attività di gestione magazzino e spedizione, che non possono svolgersi da remoto, sono consentite nei limiti predetti.
È comunque consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. - Fino a quando è stato consentito completare le attività in vista della chiusura?
Per le attività i cui codici Ateco erano presenti nell’allegato del Dpcm 22 marzo 2020 ma che non sono stati inclusi nell’allegato 3 del Dpcm dell’11 aprile 2020, il termine è quello delle ore 24:00 del 14 aprile 2020, ivi compresa la spedizione della merce in giacenza. Per le attività con codici Ateco successivamente espunti dall’elenco il termine è fissato a tre giorni dall’adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che sospende le relative attività. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché’ di pulizia e sanificazione. Anche a seguito della sospensione dell’attività, è sempre consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. - L’autorizzazione alla prosecuzione delle attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa nonché delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, si estende anche alle filiere che sono a servizio delle predette attività?
Sì ma è necessaria la preventiva comunicazione al Prefetto, che può inibire l’ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l’appartenenza alla filiera. - La produzione e commercializzazione di cemento e calcestruzzo sono consentite?
Sì, previa comunicazione al prefetto, ma solo nella misura in cui le attività sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività elencate nell’allegato 3 del Dpcm 10 aprile 2020, tra le quali vi sono le opere pubbliche di ingegneria civile (codice Ateco 42) o le attività di smaltimento di rifiuti (codice Ateco 38). Il prefetto può inibire l’ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l’appartenenza alla filiera. - Non sono iscritto al registro delle imprese. Posso continuare a svolgere la mia attività produttiva?
Dipende dal codice Ateco di appartenenza dell’attività effettivamente svolta. Infatti, occorre sempre fare riferimento ai codici Ateco espressamente autorizzati dall’allegato 3 del Dpcm 10 aprile 2020 e dalle eventuali successive modifiche apportate con decreto ministeriale. Al tale fine, si può fare riferimento ai codici Ateco risultanti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle entrate, indicati come attività primaria o prevalente o secondaria. - Siamo un’impresa che oltre all’attività di fabbricazione svolge, in propri laboratori, anche attività di ricerca e sviluppo. Possiamo continuare a esercitare l’attività di ricerca e sviluppo anche se l’attività di fabbricazione è sospesa?
L’attività di ricerca scientifica e sviluppo è espressamente autorizzata con il codice Ateco 72, incluso nell’elenco delle attività ammesse.
Al riguardo si precisa che l’impresa deve fare riferimento al codice Ateco primario e a quelli secondari dichiarati presso le Amministrazioni di riferimento ossia Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e, per i soggetti non iscritti a tale registro, a quanto dichiarato sui modelli fiscali (Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate). Pertanto, anche se l’attività primaria non è autorizzata, l’impresa può continuare ad esercitare l’attività secondaria ammessa.
Se l’impresa non ha dichiarato come attività primaria o secondaria la ricerca scientifica e sviluppo (codice Ateco 72), potranno continuare, nel rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio, solo le attività funzionali alla filiera di attività di cui è consentita la prosecuzione, previa comunicazione al Prefetto, nella quale devono essere indicate specificamente le imprese o le amministrazioni beneficiarie. Inoltre, possono proseguire tutte le attività che possono essere svolte in modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza. - Un’azienda che produce elettrodomestici o telefoni, attività principale non compresa nei codici Ateco di cui all’allegato 3 del Dpcm 10 aprile 2020, può proseguire la propria attività limitandosi alla produzione di componenti e ricambi per elettrodomestici e telefoni?
Sì. Il Dpcm 10 aprile 2020, all’art. 2, comma 3, consente lo svolgimento, fra le altre, delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3 (ad esempio, in questo caso, riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari – cod. Ateco 95.12.01; riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa – cod. Ateco 95.22.01). L’azienda potrà, pertanto, proseguire la propria attività limitandosi alla produzione di componenti e ricambi per elettrodomestici e telefoni, previa comunicazione al prefetto nella quale sono indicate specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite. Lo svolgimento dell’attività deve comunque avvenire nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.