Ocdpc n.663 del 18 aprile 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020 e n. 660 del 5 aprile 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1° aprile e 10 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1, della citata ordinanza n. 630 del 2020 con cui si dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il superamento dell’emergenza in rassegna si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, istituito con proprio provvedimento, composto dal Segretario Generale del Ministero della salute, dal Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal Direttore dell’Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal Direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, dal Presidente dell’lstituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome e dal Coordinatore dell’Ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di Coordinatore del Comitato;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020 con il quale è stato istituito il Comitato tecnico – scientifico di cui all’articolo 2, comma 1, della citata ordinanza n. 630 del 2020;
CONSIDERATO che il richiamato articolo 2, comma 1, dell’ordinanza n. 630 del 2020 prevede che il Comitato tecnico – scientifico può essere integrato in relazione a specifiche esigenze;
RILEVATO che la composizione del Comitato tecnico – scientifico, dalla data di istituzione, è stata più volte integrata da esperti in relazione a specifiche esigenze;
CONSIDERATO che, tenuto conto della situazione emergenziale ed al fine di dare continuità all’attività fin qui svolta, occorre rendere stabile la presenza all’interno del Comitato tecnico – scientifico con gli esperti di seguito indicati;
CONSIDERATA la necessità, anche in vista della fase di ripresa graduale delle attività sociali, economiche e produttive in coordinamento con il Comitato di esperti di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, di rafforzare il Comitato tecnico – scientifico di cui al citato articolo 2 dell’ordinanza n. 630 del 2020 con ulteriori esperti;
ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze
DISPONE
Articolo 1
(Comitato tecnico scientifico)
1. L’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 è così sostituito:
“Articolo 2
(Comitato tecnico scientifco)
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale di un Comitato tecnico – scientifico costituito, in considerazione del ruolo istituzionale ricoperto, dai seguenti componenti:
– Dott. Agostino Miozzo, Coordinatore dell’Ufficio Promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile – con funzioni di coordinatore del Comitato;
– Prof. Silvio Brusaferro, Presidente dell’lstituto superiore di sanità;
– Dott. Claudio D’Amario, Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;
– Dott. Mario Dionisio, Direttore dell’Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima- aerea e di frontiera del Ministero della salute;
– Dott. Achille Iachino, Direttore Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute;
– Dott. Sergio Iavicoli, Direttore Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’INAIL;
– Dott. Giuseppe Ippolito, Direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”;
– Prof. Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità del Ministero della salute;
– Dott. Nicola Magrini, Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco;
– Dott. Giuseppe Ruocco, Segretario Generale del Ministero della salute;
– Gen. Nicola Sebastiani, Ispettore Generale della sanità militare del Ministero della difesa;
– Dott. Andrea Urbani, Direttore Generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute;
– Dott. Alberto Zoli, rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome.
2. Sono altresì componenti del Comitato tecnico – scientifico di cui al comma 1 i seguenti esperti:
– Prof. Massimo Antonelli, Direttore del Dipartimento emergenze, anestesiologia e rianimazione del Policlinico Universitario “A. Gemelli”;
– Prof. Roberto Bernabei, Direttore del Dipartimento Scienze dell’invecchiamento, neurologiche, ortopediche e della testa – collo del Policlinico Universitario “A. Gemelli”;
– Dott. Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato, esperto di medicina delle catastrofi – con compiti di segreteria del Comitato;
– Dott. Ranieri Guerra, rappresentante dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;
– Dott. Francesco Maraglino, Direttore dell’Ufficio prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale del Ministero della salute;
– Prof. Luca Richeldi, Presidente della Società italiana di pneumologia;
– Prof. Alberto Villani, Presidente della Società italiana di pediatria.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 operano nell’ambito dei doveri d’ufficio. Per la partecipazione al Comitato non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti. Eventuali oneri di missione, derivanti dalla partecipazione alle riunioni del Comitato sono a totale carico dei partecipanti o delle Amministrazioni e strutture di appartenenza.
4. Il Comitato può essere integrato in relazione a specifiche esigenze attraverso l’invito di ulteriori esperti da parte del coordinatore.”.
2. A far data dall’emanazione della presente ordinanza cessano gli effetti del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2020
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli