Salute e benessere degli animali da compagnia: via libera agli spostamenti
Via libera agli spostamenti, anche extra-regionali, di animali da compagnia.
Lo ha chiarito il Ministero della salute con la nota del 15 maggio 2020 emanata dalla Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF).
Rif: Ministero della Salute
Salute e benessere degli animali da compagnia: via libera agli spostamenti
Via libera agli spostamenti, anche extra-regionali, di animali da compagnia. Lo ha chiarito il Ministero della salute con la nota del 15 maggio 2020 emanata dalla Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF). Le movimentazioni autorizzate riguardano tutti i trasporti attinenti alle attività già permesse dal DPCM del 26 aprile 2020, nonché tutte quelle motivate dalla necessità di tutelare la salute e il benessere animale.
Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e, ovviamente, delle altre norme di settore.
Sono permesse vendite e adozioni di animali domestici
Il Ministero ha ribadito la possibilità di procedere con la vendita al dettaglio di piccoli animali domestici e, pertanto, sono permessi i movimenti connessi a questo tipo di commerci. Nel rispetto delle norme sono riaperte le adozioni degli animali ospitati in canili/rifugi e negli allevamenti amatoriali. Nel caso in cui l’animale sia destinato ad una adozione in altra Regione o Stato membro, dovranno essere utilizzati trasportatori autorizzati.
Movimentazioni degli animali ammesse
Con riferimento specifico al trasporto degli animali sono autorizzati tutti quelli connessi alle attività permesse dal DPCM del 26 aprile 2020, nonché tutte quelli motivati dalla necessità di tutelare la salute e il benessere animale. Rientrano tra le movimentazioni ammesse, anche a livello extra-regionale, quelle idonee a permettere il corretto svolgimento delle attività di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti.
Per quanto riguarda le attività ludico sportive, infatti, è consentita la movimentazione di equini, consentendo ai proprietari e agli affidatari l’accesso a circoli sportivi e maneggi. Analogamente, potranno svolgersi anche le attività ludico sportive che coinvolgono i cani.
La legittimità di tutte le movimentazioni previste, sia di animali rimasti bloccati nei due mesi di lockdown sia di quelle che si renderanno necessarie in futuro, è sorretta da due ordini di giustificazione:
- è riconducibile ad attività che il DPCM 26 aprile 2020 non ha sospeso;
- è motivata dalla necessità di tutelare la salute e il benessere animale.
Consentite le terapie assistite con gli animali (TAA)
Infine, sono consentite le terapie assistite con gli animali (TAA). Questo tipo di attività dovranno comunque essere vietate ai soggetti sottoposti a provvedimenti sanitari per COVID-19 e nei casi in cui si utilizzino animali provenienti da nuclei dove sono stati ravvisati casi sospetti o confermati di COVID-19.
Data di pubblicazione: 17 maggio 2020 , ultimo aggiornamento 17 maggio 2020
Nota del 15 maggio 2020
Alle Prefetture
Assessorati alla sanità delle Regioni e delle
Province autonome e servizi veterinari
Agenzia delle Dogane
dir.antifrodecontrolli@adm.gov.it
Direzione generale per il trasporto stradale e per
l’intermodalita – Div5 – Autotrasporto nazionale
di merci – Controllo, statistica e monitoraggio
dg.ts@pec.mit.gov.it
FNOVI e AMNVI
Direzione centrale per la Polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti
speciali della Polizia di Stato
dipps.serviziopolstrada.segreteria@interno.it
Comando Carabinieri per la tutela forestale
frm43916@pec.carabinieri.it
tfcdo@carabinieri.it
Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC
0011185-15/05/2020-DGSAF-MDS-POggetto: Emergenza COVID19 – Misure relative alla salute e al benessere degli animali.
Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute dal territorio, si ritiene necessario
fornire precisazioni attinenti alla salute e al benessere degli animali alla luce del DPCM del 26 aprile 2020.
A questo approfondimento è doveroso premettere che l’accudimento e la cura degli animali di cui
si ha la detenzione/la proprietà/la responsabilità sono essenziali per garantirne la salute e il benessere,
quindi, coloro che si occupano di animali zootecnici e non, in concentramenti di animali autorizzati ai sensi
dell’art. 24 del DPR 320/54, negli allevamenti registrati in BDN, nelle anagrafi regionali, o presso le ASL,
ivi compresi cani di quartiere e colonie feline ai sensi della L. 281/1991, in giardini zoologici licenziati ai
sensi del Dlgs 73/2005, nelle mostre faunistiche e nei circhi, devono continuare ad assicurarne la salute ed
il benessere.
Anche le attività svolte dalle organizzazioni per la promozione, la difesa e la tutela degli animali
risultano fondamentali per l’accudimento e il mantenimento delle condizioni di benessere su tutto il
territorio nazionale.A tal fine, si premette che tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle norme di
distanziamento sociale previste dal DPCM del 26 aprile 2020 e nel rispetto di altre norme di settore ove
previste, sottolineando, inoltre, che gli spostamenti relativi alla cura degli animali rientrano nell’ambito
della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto questi si intendono estesi anche alla sanità animale.
Si precisa, inoltre, che tutte le strutture deputate al ricovero di animali (come ad esempio i canili,
maneggi etc.) dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile 2020, in particolare a
quanto previsto dagli allegati 4, 5 e 6, nelle parti che richiamano la pulizia e la sanificazione degli ambienti
di lavoro, la regolamentazione degli ingressi e l’informazione agli utenti, nonché le misure necessarie per
la protezione del personale negli ambienti di lavoro.
Pertanto, al fine di adottare misure omogenee all’interno del territorio italiano relative alla gestione
delle attività che incidono sul benessere animale, si forniscono le seguenti precisazioni.1. Attività ludico sportive
Per quanto concerne gli equini destinati all’attività ludico sportiva, ivi compresi quelli i cui
proprietari e affidatari non rientrano nella definizione di atleti professionisti e non, di cui all’art. 1, lett. g
del DPCM 26/2020, dev’essere consentita la movimentazione a terra o montati al fine di garantire
un’adeguata condizione psico – fisica necessaria al mantenimento del benessere degli animali stessi. Per
cui, laddove, gli animali vengono detenuti in strutture quali ad esempio circoli sportivi e maneggi, dovrà
essere permesso l’accesso agli affidatari e ai proprietari degli equini. I titolari degli impianti, pertanto,
disciplineranno le modalità d’accesso alla struttura prevedendo le misure di distanziamento ed ogni altra
misura prevista dalla sopra richiamata normativa, nonché l’accesso per appuntamento per evitare picchi
d’affluenza e comunque per ciascun cavallo non potranno essere ammesse contemporaneamente più
persone dedicate all’ accudimento.
Analogamente, anche per le attività ludico sportive che coinvolgono cani (ad esempio agility o sleddog),
queste devono essere svolte nel rispetto delle norme di distanziamento evitando gli assembramenti. I titolari
degli impianti, pertanto, applicheranno le regole ed indicazioni sopra descritte.2. Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali
Premesso che, gli spostamenti relativi alla cura degli animali rientrano nell’ambito della deroga
relativa ai motivi di salute, le attività delle organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali
rientranti sotto il CODICE ATECO 94 sono permesse, ivi compresi gli spostamenti volti all’accudimento e
alla cura degli animali, da parte del personale delle associazioni le cui attività statutarie ricomprendono
anche la cura degli animali, nel rispetto della L. 281/91 e delle leggi regionali di recepimento.3. Vendita al dettaglio di piccoli animali domestici
Le attività di vendita al dettaglio di piccoli animali domestici sono espressamente consentite
dall’Allegato 1 del DPCM del 26 aprile 2020 e a tal fine sono consentiti i movimenti a ciò connessi.4. Servizi per gli animali da compagnia
4.1.Toelettatura
Le attività di toelettatura non sono espressamente autorizzate dal DPCM in parola, però molte Regioni ne
hanno autorizzato l’apertura nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.
4.2.Attività nei canili e accalappiacani
L’accudimento e la cura degli animali detenuti nei canili devono essere garantiti così come il servizio di
accalappiacani.5. Allevamento di animali da compagnia (codice ATECO 01.49)
Le attività di allevamenti professionali di animali da compagnia (e le attività connesse) sono espressamente
autorizzate in quanto rientranti negli allegati del DPCM del 26 aprile 2020.6. Allevamenti amatoriali di animali da compagnia e adozioni
Al fine di garantire il benessere degli animali è opportuno che siano non solo consentite ma favorite le
adozioni degli animali ospitati in canili/rifugi e negli allevamenti amatoriali. In tale ottica gli ingressi nelle
strutture da parte degli adottanti devono essere disciplinati nel rispetto delle norme comuni, volte a garantire
il distanziamento sociale ed evitando assembramenti. Nel caso in cui l’animale sia destinato ad una
adozione in altra Regione o Stato membro, devono essere utilizzati trasportatori autorizzati e per quanto
riguarda le adozioni dai canili verso cittadini residenti all’interno dell’Unione Europea, le modalità devono
rispettare quanto indicato nella procedura operativa per le adozioni internazionali emanata con nota prot. n.
1462 del 23 gennaio u.s..
In ogni caso, le adozioni possono avvenire solo se gli animali:
a) sono regolarmente identificati e registrati;
b) per la movimentazione degli animali la ASL competente rilascia, il Modello A delle Linee Guida
relative alla movimentazione e registrazione nell’anagrafe degli animali d’affezione, ai sensi
dell’Accordo Stato – Regioni 24 gennaio 2013, adattandolo allo spostamento degli animali per
motivi di benessere animale;
c) sono trasportati con mezzi idonei o tramite corrieri, nel pieno rispetto delle norme sul
benessere durante il trasporto. La targa del mezzo utilizzato per trasportare gli animali deve essere
riportata sul modello A.7. Trasporto animali
Con riferimento al trasporto degli animali si evidenzia che, sono autorizzati tutti i trasporti attinenti
e connessi alle attività permesse dal DPCM del 26 aprile 2020, nonché tutte quelle motivate dalla necessità
di tutelare la salute e il benessere animale. Si evidenzia che rientrano tra le movimentazioni ammesse, anche
a livello extra-regionale, quelle idonee a permettere il corretto svolgimento delle attività di allenamento
degli atleti professionisti e non, di cui alla lettera g) dell’art. 1 del DPCM del 26 aprile 2020, nonché quelle
relative allo svolgimento dell’attività di commercio all’ingrosso di animali vivi, rientranti sotto il CODICE
ATECO 46.23.8. Terapie assistite con gli animali
Sono, inoltre, consentite le terapie assistite con gli animali (TAA), che, come riportato nelle relative
Linee Guida nazionali, richiedono apposita prescrizione medica. Le TAA devono essere erogate da
personale idoneo presso strutture o centri in possesso di nulla osta ed iscritti negli elenchi Regionali (o
Digital Pet) e devono operare nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal DPCM sopra citato.
Resta inteso che queste attività devono essere vietate a soggetti, ivi compresi i conduttori e pazienti,
sottoposti a provvedimenti sanitari per COVID-19 o con l’utilizzo di animali che provengano da nuclei
dove sono stati sospettati o confermati casi della suddetta malattia, come riportato nella nota emanata dalla
scrivente Direzione generale n. 9224 del 17 aprile 2020.IL DIRETTORE GENERALE
*F.to Dott. Silvio Borrello
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