Svolgimento delle diverse funzioni religiose nel rispetto delle misure di sicurezza
I Protocolli di sicurezza per: intese con lo Stato: Unione delle comunità ebraiche italiane; Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; Comunità islamiche; Confessioni Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sick; Chiese Protestante, Evangelica, Anglicana; Comunità ortodosse.
Rif: Ministero della Salute
Via libera allo svolgimento delle diverse funzioni religiose nel rispetto delle misure di sicurezza sanitarie per l’emergenza coronavirus
Ripristinata a partire dal 18 maggio la possibilità di svolgere funzioni religiose alla presenza del popolo grazie ai Protocolli di Intesa firmati il 15 maggio tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e rappresentanti delle comunità di fede presenti in Italia, anche non firmatarie di intese con lo Stato: Unione delle comunità ebraiche italiane; Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; Comunità islamiche; Confessioni Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sick; Chiese Protestante, Evangelica, Anglicana; Comunità ortodosse.
I protocolli, esaminati e approvati dal Comitato Tecnico-Scientifico istituito presso la Protezione civile nelle sedute del 12 maggio e del 14 maggio 2020, individuano, per ogni comunità religiosa, le precauzioni da adottare tenuto conto delle rispettive specificità. Tra le misure più importanti si ricordano il distanziamento sociale, l’obbligo di usare mascherine e dispositivi di protezione e l’igienizzazione dei luoghi di preghiera. Divieto di accesso per chi ha avuto contatti* nei giorni precedenti con persone positive al nuovo coronavirus, per chi ha sintomi influenzali/respiratori o temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C.
Sintesi di quanto contenuto nei Protocolli.
- E’ consentito lo svolgimento di ogni pratica di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso
- In base alla distanza minima di sicurezza “pari ad almeno un metro laterale e frontale”, i responsabili dei luoghi di culto stabiliscono la capienza massima degli edifici (comunque inferiore a 200 persone) che verrà affissa all’esterno insieme alle altre prescrizioni essenziali
- Non è consentito accedere al luogo delle celebrazioni a coloro che sono stati in contatto con persone positive al nuovo coronavirus nei giorni precedenti; né in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
- I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro. All’ingresso dovranno essere disponibili mascherine e gel igienizzanti.
- L’accesso si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio che negli spazi antistanti. Esso viene regolato da volontari e/o collaboratori che (indossando mascherine, guanti e un evidente segno di riconoscimento) favoriscono ingresso e uscita, vigilando sul numero massimo di presenze nel rispetto della capienza stabilita. Per favorire ingresso e uscita si utilizzano, se possibile, due accessi dedicati, lasciando aperte le porte (in modo che non siano toccate).
- Coloro che accedono ai luoghi di culto e partecipano alle pratiche religiose sono tenuti a mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro, indossare mascherine e osservare le regole di igiene delle mani.
- Le funzioni devono svolgersi in tempi contenuti. Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
- Le autorità religiose dispongono forme idonee di celebrazioni e/o preghiera in modo da garantire il distanziamento interpersonale e il rispetto delle prescrizioni di sicurezza.
- Per la preghiera nelle moschee è necessario portare il proprio tappeto personale.
- Laddove avvenga la distribuzione eucaristica (Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, Chiese riformate, Comunità ortodosse) il celebrante dovrà preventivamente igienizzare le mani, indossare guanti monouso e mascherina, mantenere la distanza di sicurezza e aver cura di non venire a contatto con i fedeli, che a loro volta devono continuare a osservare le norme di distanziamento, igiene e protezione delle vie respiratorie.
- Ove possibile e consentito si suggerisce l’utilizzo di spazi esterni. Qualora il luogo di culto non sia idoneo al rispetto della normativa, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all’aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.
*Cosa significa contatto con persone positive al nuovo coronavirus
Riguardo il divieto al luogo delle celebrazioni per chi ha avuto nei giorni precedenti contatti con persone positive al coronavirus si sottolinea che per “contatto” va inteso un “contatto stretto” di un caso probabile o confermato, così come definito dalla Circolare del Ministero della salute del 9 marzo 2020, ovvero:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.
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