Ufficio per lo Sport: specifiche misure di contenimento
Le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 si applicano dal 4 maggio 2020, in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
Rif.: Ufficio per lo Sport
Avviso del 28 aprile
Le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 si applicano dal 4 maggio 2020, in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’art. 2, commi 7, 9 e 11 che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.
Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
Le disposizioni del suddetto decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
SPOSTAMENTI
Sono consentiti gli spostamenti all’interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; gli spostamenti fuori Regione sono invece consentiti esclusivamente per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso la propria abitazione.
Fermo restando il divieto di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici e privati, è consentito l’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, fermo restando la possibilità da parte dei Sindaci di disporre la chiusura di specifiche aree qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse.
ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA ALL’APERTO
Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
RIPRESA ALLENAMENTI ATLETI
Ferma restando la sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati, al fine di consentire una graduale ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio, le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.
A tali fini, saranno emanate quanto prima, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.
SOSPENSIONE MANIFESTAZIONI, EVENTI ED ATTIVITÀ IN LUOGHI PUBBLICI E PRIVATI
Restano chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
Restano altresì sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
SOSPENSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Sono inoltre sospese sull’intero territorio nazionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 al suddetto decreto. Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o in lavoro agile.
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e delle misure precauzionali adottate a tutela della salute dei lavoratori.